«Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l’acqua, molti di loro puzzano anche perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e latta nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemosina ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi o petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti fra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare fra coloro che entrano nel nostro Paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali».
(da una relazione sui migranti italiani dell’ottobre 1912, a cura della Commissione per l’immigrazione del Congresso degli Stati Uniti)
«I rom si ghettizzano, sono nomadi anomali in quanto sedentari, hanno la cultura della sporcizia, della delinquenza e tra loro c’è anche chi adotta pratiche di sfruttamento e di violenza dei minori. […] Vanno civilizzati. Con l’ausilio di telecamere ed illuminazione nelle zone circostanti si deve monitorare la sicurezza all’interno del campo. All’entrata dello stesso ci vuole una posizione di controllo con personale specializzato».
(da un’intervista elettorale a pagamento del gennaio 2010 a Vittorio Pesato, dirigente nazionale del Popolo delle Libertà)
3 febbraio 2010 alle 15:16 |
Molto interessante questo post.
Ho letto l’articolo completo sulla rivista "Primo Amore".
Essendo di Pavia concordo pienamente su tutto quello che vi è scritto.
E mi sono permessa di copiarlo sul mio blog. e di linkarlo.
4 febbraio 2010 alle 23:54 |
Il signor Pesato ("tocca A NOI") non è affatto tenuto a candidarsi. Viceversa, farebbe un piacere all’intero progressismo mondiale a starsene a casa sua, svagandosi possibilmente senza emulare le gesta del suo pedofilissimo viscido leader. Ammesso che sia Berlusconi e non Mussolini. L’Italia ringrazierebbe. Consiglio al "signor" Pesato meno sostanze stupefacenti e serate in discoteca e la lettura della "Risoluzione del Parlamento europeo europeo del 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia".
Il "signor" Pesato si candida (sigh…) in Italia, quindi nell’Unione Europea.
Mattia Laconca – Pavia
Il Parlamento europeo ,
– visti i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, il diritto alla dignità, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, i diritti del bambino e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti dalle convenzioni internazionali ed europee a tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo(1) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
– visti i trattati, in particolare gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull’Unione europea e gli articoli 13 (provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate, tra l’altro, sulla razza o sull’origine etnica), 12 (divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità), 17 (cittadinanza dell’Unione), 18 (libertà di circolazione) e 39 e seguenti (libera circolazione dei lavoratori) del trattato CE,
– viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica(2) , in particolare le definizioni di discriminazione diretta e indiretta, la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(3) , e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(4) ,
– visti il documento di lavoro della Commissione concernente strumenti comunitari e politiche per l’inclusione dei rom (SEC(2008)2172) e la relazione annuale 2008 dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali,
– viste le sue precedenti risoluzioni riguardanti, tra l’altro, i rom, il razzismo, la xenofobia, misure contro la discriminazione e la libertà di movimento, in particolare quelle del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell’Unione europea(5) , del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne Rom nell’Unione europea(6) , del 15 novembre 2007 sull’applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(7) , del 13 dicembre 2007 sulla lotta contro l’intensificarsi dell’estremismo in Europa(8) , e del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom(9) ,
– visto l’articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che l’Unione europea è una comunità di valori basata sulla democrazia e lo stato di diritto, i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, l’uguaglianza e la non discriminazione, inclusa la protezione delle persone appartenenti a minoranze, e che l’Unione europea si è impegnata a lottare contro il razzismo e la xenofobia e contro la discriminazione fondata sui motivi enunciati agli articoli 12 e 13 del trattato CE,
B. considerando che tali valori sono posti in essere nell’Unione europea mediante le summenzionate direttive sulla lotta alla discriminazione e sulla libertà di circolazione, nonché mediante le politiche sulle quali esse poggiano, e che gli Stati membri sono tenuti ad applicarle integralmente e ad astenersi da atti che potrebbero contravvenirvi,
C. considerando che la summenzionata risoluzione del 31 gennaio 2008 su una strategia per i rom sollecita gli Stati membri a risolvere il fenomeno delle baraccopoli e dei campi abusivi, dove manca ogni norma igienica e di sicurezza e nei quali un gran numero di bambini rom muoiono in incidenti domestici, in particolare incendi, causati dalla mancanza di norme di sicurezza adeguate,
D. considerando che i rom sono uno dei principali bersagli del razzismo e della discriminazione, come dimostrato dai recenti casi di attacchi e aggressioni ai danni di rom in Italia e Ungheria e ulteriormente sottolineato da recenti sondaggi dell’Eurobarometro,
E. considerando che nel suo summenzionato documento di lavoro la Commissione sottolinea che una serie di strumenti legislativi e finanziari e di politiche dell’Unione europea sono già a disposizione degli Stati membri con l’obiettivo di contrastare la discriminazione contro i rom e promuovere la loro inclusione e integrazione, in particolare attraverso lo scambio e la promozione di buone pratiche in tale ambito,
F. considerando che la popolazione rom è una comunità etnoculturale paneuropea senza uno Stato-nazione e che di conseguenza l’Unione Europea ha la specifica responsabilità di concepire insieme agli Stati membri una strategia e una politica dell’Unione europea per i rom,
G. considerando che il 21 maggio 2008 il governo italiano ha emanato un decreto che dichiara lo stato d’emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia(10) , sulla base della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 sull’Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, che attribuisce al governo il potere di dichiarare uno stato d’emergenza in caso di "calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari",
H. considerando che detto decreto è stato seguito il 30 maggio 2008 da ulteriori ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri(11) , le quali:
–
nominano i Prefetti di Roma, Milano e Napoli Commissari delegati per l’emergenza rom;
–
attribuiscono loro poteri straordinari per l’identificazione di persone, inclusi i minori, anche mediante la raccolta di impronte digitali;
–
li abilitano ad adottare le misure necessarie nei confronti delle persone che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;
–
li autorizzano a derogare (sebbene nel rispetto del principio dello stato di diritto e del diritto comunitario) a una serie di disposizioni normative concernenti un ampio spettro di tematiche che toccano prerogative costituzionali (ad esempio il diritto all’informazione di una persona soggetta a una procedura amministrativa quale la rilevazione delle impronte digitali e il requisito che la persona sia pericolosa o sospetta o abbia rifiutato di identificarsi prima di essere sottoposta a una verifica dell’identità che comporti rilievi fotografici, …
4 febbraio 2010 alle 23:54 |
Il signor Pesato ("tocca A NOI") non è affatto tenuto a candidarsi. Viceversa, farebbe un piacere all’intero progressismo mondiale a starsene a casa sua, svagandosi possibilmente senza emulare le gesta del suo pedofilissimo viscido leader. Ammesso che sia Berlusconi e non Mussolini. L’Italia ringrazierebbe. Consiglio al "signor" Pesato meno sostanze stupefacenti e serate in discoteca e la lettura della "Risoluzione del Parlamento europeo europeo del 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia".
Il "signor" Pesato si candida (sigh…) in Italia, quindi nell’Unione Europea.
Mattia Laconca – Pavia
Il Parlamento europeo ,
– visti i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, il diritto alla dignità, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, i diritti del bambino e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti dalle convenzioni internazionali ed europee a tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo(1) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
– visti i trattati, in particolare gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull’Unione europea e gli articoli 13 (provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate, tra l’altro, sulla razza o sull’origine etnica), 12 (divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità), 17 (cittadinanza dell’Unione), 18 (libertà di circolazione) e 39 e seguenti (libera circolazione dei lavoratori) del trattato CE,
– viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica(2) , in particolare le definizioni di discriminazione diretta e indiretta, la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(3) , e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(4) ,
– visti il documento di lavoro della Commissione concernente strumenti comunitari e politiche per l’inclusione dei rom (SEC(2008)2172) e la relazione annuale 2008 dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali,
– viste le sue precedenti risoluzioni riguardanti, tra l’altro, i rom, il razzismo, la xenofobia, misure contro la discriminazione e la libertà di movimento, in particolare quelle del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell’Unione europea(5) , del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne Rom nell’Unione europea(6) , del 15 novembre 2007 sull’applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(7) , del 13 dicembre 2007 sulla lotta contro l’intensificarsi dell’estremismo in Europa(8) , e del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom(9) ,
– visto l’articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che l’Unione europea è una comunità di valori basata sulla democrazia e lo stato di diritto, i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, l’uguaglianza e la non discriminazione, inclusa la protezione delle persone appartenenti a minoranze, e che l’Unione europea si è impegnata a lottare contro il razzismo e la xenofobia e contro la discriminazione fondata sui motivi enunciati agli articoli 12 e 13 del trattato CE,
B. considerando che tali valori sono posti in essere nell’Unione europea mediante le summenzionate direttive sulla lotta alla discriminazione e sulla libertà di circolazione, nonché mediante le politiche sulle quali esse poggiano, e che gli Stati membri sono tenuti ad applicarle integralmente e ad astenersi da atti che potrebbero contravvenirvi,
C. considerando che la summenzionata risoluzione del 31 gennaio 2008 su una strategia per i rom sollecita gli Stati membri a risolvere il fenomeno delle baraccopoli e dei campi abusivi, dove manca ogni norma igienica e di sicurezza e nei quali un gran numero di bambini rom muoiono in incidenti domestici, in particolare incendi, causati dalla mancanza di norme di sicurezza adeguate,
D. considerando che i rom sono uno dei principali bersagli del razzismo e della discriminazione, come dimostrato dai recenti casi di attacchi e aggressioni ai danni di rom in Italia e Ungheria e ulteriormente sottolineato da recenti sondaggi dell’Eurobarometro,
E. considerando che nel suo summenzionato documento di lavoro la Commissione sottolinea che una serie di strumenti legislativi e finanziari e di politiche dell’Unione europea sono già a disposizione degli Stati membri con l’obiettivo di contrastare la discriminazione contro i rom e promuovere la loro inclusione e integrazione, in particolare attraverso lo scambio e la promozione di buone pratiche in tale ambito,
F. considerando che la popolazione rom è una comunità etnoculturale paneuropea senza uno Stato-nazione e che di conseguenza l’Unione Europea ha la specifica responsabilità di concepire insieme agli Stati membri una strategia e una politica dell’Unione europea per i rom,
G. considerando che il 21 maggio 2008 il governo italiano ha emanato un decreto che dichiara lo stato d’emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia(10) , sulla base della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 sull’Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, che attribuisce al governo il potere di dichiarare uno stato d’emergenza in caso di "calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari",
H. considerando che detto decreto è stato seguito il 30 maggio 2008 da ulteriori ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri(11) , le quali:
–
nominano i Prefetti di Roma, Milano e Napoli Commissari delegati per l’emergenza rom;
–
attribuiscono loro poteri straordinari per l’identificazione di persone, inclusi i minori, anche mediante la raccolta di impronte digitali;
–
li abilitano ad adottare le misure necessarie nei confronti delle persone che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;
–
li autorizzano a derogare (sebbene nel rispetto del principio dello stato di diritto e del diritto comunitario) a una serie di disposizioni normative concernenti un ampio spettro di tematiche che toccano prerogative costituzionali (ad esempio il diritto all’informazione di una persona soggetta a una procedura amministrativa quale la rilevazione delle impronte digitali e il requisito che la persona sia pericolosa o sospetta o abbia rifiutato di identificarsi prima di essere sottoposta a una verifica dell’identità che comporti rilievi fotografici, …
4 febbraio 2010 alle 23:54 |
Il signor Pesato ("tocca A NOI") non è affatto tenuto a candidarsi. Viceversa, farebbe un piacere all’intero progressismo mondiale a starsene a casa sua, svagandosi possibilmente senza emulare le gesta del suo pedofilissimo viscido leader. Ammesso che sia Berlusconi e non Mussolini. L’Italia ringrazierebbe. Consiglio al "signor" Pesato meno sostanze stupefacenti e serate in discoteca e la lettura della "Risoluzione del Parlamento europeo europeo del 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia".
Il "signor" Pesato si candida (sigh…) in Italia, quindi nell’Unione Europea.
Mattia Laconca – Pavia
Il Parlamento europeo ,
– visti i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, il diritto alla dignità, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, i diritti del bambino e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti dalle convenzioni internazionali ed europee a tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo(1) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
– visti i trattati, in particolare gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull’Unione europea e gli articoli 13 (provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate, tra l’altro, sulla razza o sull’origine etnica), 12 (divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità), 17 (cittadinanza dell’Unione), 18 (libertà di circolazione) e 39 e seguenti (libera circolazione dei lavoratori) del trattato CE,
– viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica(2) , in particolare le definizioni di discriminazione diretta e indiretta, la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(3) , e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(4) ,
– visti il documento di lavoro della Commissione concernente strumenti comunitari e politiche per l’inclusione dei rom (SEC(2008)2172) e la relazione annuale 2008 dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali,
– viste le sue precedenti risoluzioni riguardanti, tra l’altro, i rom, il razzismo, la xenofobia, misure contro la discriminazione e la libertà di movimento, in particolare quelle del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell’Unione europea(5) , del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne Rom nell’Unione europea(6) , del 15 novembre 2007 sull’applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(7) , del 13 dicembre 2007 sulla lotta contro l’intensificarsi dell’estremismo in Europa(8) , e del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom(9) ,
– visto l’articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che l’Unione europea è una comunità di valori basata sulla democrazia e lo stato di diritto, i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, l’uguaglianza e la non discriminazione, inclusa la protezione delle persone appartenenti a minoranze, e che l’Unione europea si è impegnata a lottare contro il razzismo e la xenofobia e contro la discriminazione fondata sui motivi enunciati agli articoli 12 e 13 del trattato CE,
B. considerando che tali valori sono posti in essere nell’Unione europea mediante le summenzionate direttive sulla lotta alla discriminazione e sulla libertà di circolazione, nonché mediante le politiche sulle quali esse poggiano, e che gli Stati membri sono tenuti ad applicarle integralmente e ad astenersi da atti che potrebbero contravvenirvi,
C. considerando che la summenzionata risoluzione del 31 gennaio 2008 su una strategia per i rom sollecita gli Stati membri a risolvere il fenomeno delle baraccopoli e dei campi abusivi, dove manca ogni norma igienica e di sicurezza e nei quali un gran numero di bambini rom muoiono in incidenti domestici, in particolare incendi, causati dalla mancanza di norme di sicurezza adeguate,
D. considerando che i rom sono uno dei principali bersagli del razzismo e della discriminazione, come dimostrato dai recenti casi di attacchi e aggressioni ai danni di rom in Italia e Ungheria e ulteriormente sottolineato da recenti sondaggi dell’Eurobarometro,
E. considerando che nel suo summenzionato documento di lavoro la Commissione sottolinea che una serie di strumenti legislativi e finanziari e di politiche dell’Unione europea sono già a disposizione degli Stati membri con l’obiettivo di contrastare la discriminazione contro i rom e promuovere la loro inclusione e integrazione, in particolare attraverso lo scambio e la promozione di buone pratiche in tale ambito,
F. considerando che la popolazione rom è una comunità etnoculturale paneuropea senza uno Stato-nazione e che di conseguenza l’Unione Europea ha la specifica responsabilità di concepire insieme agli Stati membri una strategia e una politica dell’Unione europea per i rom,
G. considerando che il 21 maggio 2008 il governo italiano ha emanato un decreto che dichiara lo stato d’emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia(10) , sulla base della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 sull’Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, che attribuisce al governo il potere di dichiarare uno stato d’emergenza in caso di "calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari",
H. considerando che detto decreto è stato seguito il 30 maggio 2008 da ulteriori ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri(11) , le quali:
–
nominano i Prefetti di Roma, Milano e Napoli Commissari delegati per l’emergenza rom;
–
attribuiscono loro poteri straordinari per l’identificazione di persone, inclusi i minori, anche mediante la raccolta di impronte digitali;
–
li abilitano ad adottare le misure necessarie nei confronti delle persone che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;
–
li autorizzano a derogare (sebbene nel rispetto del principio dello stato di diritto e del diritto comunitario) a una serie di disposizioni normative concernenti un ampio spettro di tematiche che toccano prerogative costituzionali (ad esempio il diritto all’informazione di una persona soggetta a una procedura amministrativa quale la rilevazione delle impronte digitali e il requisito che la persona sia pericolosa o sospetta o abbia rifiutato di identificarsi prima di essere sottoposta a una verifica dell’identità che comporti rilievi fotografici, …