Il 24 febbraio cade il 485° anniversario della Battaglia di Pavia, che vide fronteggiarsi nel Parco Visconteo presso Mirabello il re di Francia Francesco I e quello spagnolo Carlo V d'Asburgo, imperatore dei romani. Come dire che nel 2025 – tra soli 15 anni – si terrà l'anniversario numero 500: roba tosta, da celebrare alla grande, invitando a Pavia sia il re di Spagna che il presidente della Repubblica francese, così come fu nel 1959 con l'incontro a Magenta tra Charles De Gaulle, il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e il futuro papa Giovanni Montini, nel centesimo anniversario della storica battaglia. La stretta di mano in mondovisione tra spagnoli e francesi potrebbe tenersi di fronte a una delle 18 villette e 2 palazzine annunciate in costruzione nel bel mezzo della Valle della Vernavola, ovvero nel luogo dove tra il 23 e il 24 febbraio 1525 morirono in tredicimila. E tra loro morì Jacques de La Palice, quello che prima di morire era ancora vivo, così come ora la Valle della Vernavola in cementificazione: cemento tombale in deroga alla “Legge Galasso” e al Prg cittadino. Amen. (G.G.)
La battaglia di Pavia fu decisiva nella guerra tra Francesco I di Francia (al comando di 30 mila uomini) e l'imperatore Carlo V. Essa segnò la sconfitta dei re di Francia nei loro tentativi di impadronirsi dell'Italia settentrionale.
A seguito della sconfitta delle truppe imperiali di Carlo V in Provenza nel 1523, il re di Francia, Francesco I, vuole sfruttare il vantaggio per tentare di riprendersi Milano, perduta nel 1521. Alla fine di ottobre del 1524, Milano cade in mano dei Francesi, che decidono quindi di proseguire fino a Pavia, l'antica capitale della Lombardia, che viene messa sotto assedio a partire dal 27 ottobre 1524. Alla fine di gennaio del 1525, dei rinforzi imperiali si presentano davanti a Pavia e per tre settimane i due eserciti si fronteggiano trincerati nelle zone dell'attuale Parco della Vernavola a Mirabello presso Pavia.
La notte tra il 23 e il 24 febbraio 1525, gli imperiali aprono una breccia nella cinta francese e sorprendono gli assedianti. Sono guidati dal Conestabile francese Carlo di Bourbon che si era distinto al fianco di Francesco I in occasione della battaglia di Marignano nel 1515, ma che in seguito era passato in campo avverso.
La battaglia inizialmente è a favore dei francesi. La fanteria spagnola viene sorpresa dall'artiglieria francese già ben disposta sul campo. Mentre sui fanti spagnoli piovono decine di colpi di cannone, la cavalleria leggera francese con un abile mossa riesce a mettere fuori uso l'artiglieria spagnola che si stava ancora schierando sul campo.
A questo punto Francesco I compie l'errore di disperdere le sue forze. Sul far dell'alba, lancia la propria cavalleria pesante contro la cavalleria spagnola disposta alla sinistra dello schieramento. Il re francese secondo schemi puramente medioevali si pone davanti ai suoi cavalieri e cerca di vincere la battaglia con onore e gloria.
In realtà lo stesso Francesco I con tutta la cavalleria pesante passa davanti alla propria artiglieria – impedendole di aprire il fuoco sulle formazioni imperiali – e finisce per ritrovarsi sotto il fuoco di 1.500 spagnoli e imperiali nascosti tra le boscaglie circostanti. I cavalieri francesi assieme al re si ritrovano disorientati e circondati dalla cavalleria e dagli archibugieri nemici. In poco tempo la possente e coraggiosa cavalleria francese è annientata. Francesco I continuò strenuamente a combattere nonostante fosse stato appiedato da una archibugiata dell'italiano Cesare Hercolani, fu salvato dalla morte e catturato dal viceré di Napoli che combatteva con i suoi cavalieri "ispano-napoletani" a fianco di Carlo V.
Al centro dello schieramento i lanzichenecchi svizzeri al soldo della Spagna, determinati a rinnovare il contratto con il re spagnolo, lottarono con accanimento e ebbero la meglio sulla fanteria francese.
La battaglia si concluse sul fare della mattina del 24 febbraio. Il re francese umiliato e sconfitto venne deportato in Spagna, mentre sul campo si contavano circa 5.000 soldati francesi caduti.
La rotta è completa. I Francesi perdono circa 10.000 uomini (alcune fonti danno cifre anche superiori); gran parte dei quadri dell'esercito, tra cui Guillaume Gouffier de Bonnivet, Jacques de La Palice, il Tramoglia Principe di Talamonte, rimangono uccisi in battaglia.
Le sorti della battaglia furono segnate, a favore degli Imperiali, dall'azione degli archibugieri spagnoli del marchese di Pescara. Anche la cattura del re di Francia è da attribuire a tre cavalieri spagnoli, Diego D'Avila, Juan de Urbieta, Miguel Cossín Rubio e Alonso Pita da Veiga, citati peraltro da Paolo Giovio nella sua Vita del Marchese di Pescara (Fernando Francesco D'Avalos), i cui discendenti conservano i documenti comprovanti la veridicità del fatto. Il prigioniero regale viene imbarcato a Villefranche vicino a Nizza alla volta della Spagna, dove resterà un anno detenuto in attesa del versamento di un riscatto, da parte della Francia, e della firma di un trattato in cui si impegni ad abbandonare le sue rivendicazioni sull'Artois, la Borgogna e le Fiandre, oltre a rinunciare alle sue pretese sull'Italia.
24 febbraio 2010 alle 11:22 |
Pavia, 25.01.2010
Al Sindaco di Pavia
All’ Assessore all’Urbanistica
Municipio di Pavia
Osservazioni
in ordine allo Studio Unitario (Piano attuativo) denominato «Sulla Green-way» di iniziativa privata adottato dal Consiglio Comunale di Pavia con deliberazione del 19.10.2009 n. 23, dei sottoscritti Walter Veltri e Stefania Vilardo.
La prima istanza per l’approvazione del piano attuativo indicato in epigrafe è stata presentata al Comune di Pavia il 2.8.2007.
È noto che i piani attuativi debbono essere conformi alla normativa vigente al momento della presentazione e a quello dell’approvazione. Il 2.8.2007 erano in vigore le norme seguenti, che si applicano tuttora.
L’art. 11 della Legge Regionale (L.R.) urbanistica 11.3.2005 n. 12 della regione Lombardia al comma primo consente la perequazione nei piani attuativi e negli atti di programmazione negoziale con valenza territoriale solo «sulla base dei criteri definiti dal documento di piano» integrante il Piano di Governo del Territorio, con la conseguenza che i piani attuativi non possono disporre la perequazione in assenza di tali criteri.
L’art. 11 della Legge Regionale citata consente al comma secondo la perequazione urbanistica in «tutte le aree del territorio comunale ad eccezione delle aree destinate all’ agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica».
Con deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia del 13.6.2006 n. 29 è stata approvata definitivamente la variante normativa adottata dal Consiglio Comunale di Pavia con deliberazione del 29.11.2004 n. 48 con modifiche apportate in sede di controdeduzioni alle osservazioni. In seguito alle modificazioni approvate il 13.6.2006, l’art. 36bis delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. al comma 4 prescrive tassativamente che la capacità edificatoria attribuita dal comma 1 dell’art. 36bis alle aree destinate a parchi e verde attrezzato soggette a perequazione «deve essere trasferita […] quando le aree risultano […] disciplinate dall’ art. 22 (Parco della Vernavola)».
Quantunque in contrasto con l’ art. 11 comma 1 della citata L.R. 12/2005 (che rinvia la disciplina della perequazione al Piano di Governo del Territorio), l’ art. 36bis delle N.T.A., consentendo nel Parco della Vernavola la perequazione solo mediante trasferimento della volumetria virtuale, vieta la trasformazione delle aree comprese nel Parco della Vernavola senza possibilità di dubbi interpretativi, tant’ è che l’Assessore all’Urbanistica Sacchi nella seduta consiliare del 13 Giugno 2006 ebbe ad affermare (vedi verbale in stenotipia, pag. 19):
«In particolare per quanto riguarda la perequazione, che è un po’ l’aspetto essenziale di cambiamento introdotto da questo provvedimento, l’accoglimento in particolare di alcune osservazioni, in particolare di un paio, va a definire in modo molto chiaro e molto netto che non si potrà costruire nelle aree del Parco del Ticino e della Vernavola».
In conclusione per tutti i motivi esposti il Piano adottato è palesemente illegittimo e non può essere approvato in quanto consente l’edificazione in un’ area inedificabile disciplinata dagli artt. 22 e 36bis 4° comma N.T.A.
Al proposito è da ricordare, a chiarimento dell’ art. 22 delle N.T.A., che nella premessa alle N.T.A., che introduce i contenuti del P.R.G., gli autori architetti Cagnardi e Gregotti affermano che il «territorio da non costruire» è costituito dalle aree con valenza storica, ambientale e paesaggistica:
– Parco Visconteo
– Valle della Vernavola e del Navigliaccio. … .
Sono poi infondate le preoccupazioni in ordine a un’eventuale responsabilità del Comune per l’affidamento generato nelle lottizzanti circa la possibilità di edificare. Infatti le “trattative” seguirono l’entrata in vigore delle norme regionali e comunali che vietavano la trasformazione dell’area ed erano sicuramente note alle proprietarie, una delle quali parente di un esperto consigliere comunale, presente in Consiglio Comunale alla sopra citata discussione del 13.6.2006.
Come ha osservato il prof. avv. Giuseppe Franco Ferrari nel suo parere indirizzato al Comune di Pavia il 1.10.2009, va esclusa la possibilità che il Comune debba risarcire i danni derivanti dall’affidamento nella «ipotesi in cui si ravvisino incompatibilità tra le proposte avanzate dal soggetto privato e la disciplina urbanistica vigente, in quanto, in tali casi, non pare configurabile alcun affidamento. Come riconosciuto anche dalla giurisprudenza, infatti, la figura dell’affidamento nel diritto amministrativo ha rilievo in relazione all’esercizio della discrezionalità amministrativa, mentre l’assentibilità di un progetto in relazione alla disciplina urbanistica vigente, si pone in termini di legittimità, e pertanto la legittimità del provvedimento di diniego, in ordine al progetto edilizio, va verificata in relazione alla disciplina urbanistica e non in relazione all’ atto interlocutorio. (Consiglio di Stato, Sezione IV, 1.6.1992, n. 573)».
È da temere semmai che associazioni ambientaliste o proprietari di fondi situati nella zona possano promuovere azioni giudiziarie anche contro il Comune in caso di approvazione del Piano illegittimo.
Per comunicazioni inerenti le presenti osservazioni deleghiamo il dr. Walter Veltri, Viale Ludovico il Moro 33, Pavia.
Walter Veltri
Stefania Vilardo
27 febbraio 2010 alle 10:03 |
Leggi e regolamenti dimostrano che i 20 edifici annunciati in costruzione nella Valle della Vernavola lungo la Greenway, oltre che un insulto al buonsenso, oltre che favorire l’interesse particolare e sfavorire quello collettivo, sono assolutamente illegali.
L’articolo 36 bis delle Norme tecniche di attuazione (Nta) del Piano regolatore generale (Prg) prescrive che «La capacità edificatoria deve essere trasferita … quando le aree risultano … disciplinate dall’art. 22 (Parco della Vernavola) in quanto aree sottoposte a specifica normativa di riqualificazione oltre che ambientale», tant’è che l’allora assessore all’Urbanistica Franco Sacchi ebbe ad affermare che «non si potrà costruire nelle aree del Parco del Ticino e della Vernavola».
Il terreno della valle della Vernavola su cui intendono costruire è sicuramente compreso nell’ambito disciplinato dall’articolo 22 Nta del Prg, come risulta dalla deliberazione del Consiglio comunale di Pavia del 19 ottobre 2009, che adotta il Piano attuativo: qui si attesta che «le aree interessate dalla proposta di Piano attuativo hanno destinazione “Aree per servizi – Parchi verde attrezzato (art. 36 bis delle Norme di attuazione), zone interne al perimetro del Parco della Vernavola (art. 22Nta)».
Dunque, quello che rileva non è se sia giusto o sbagliato chiamarlo “Parco della Vernavola”, come pretendono i soliti mistificatori; ma solo che le aree sono comprese entro l’ambito disciplinato dall’art. 22 Nta; il che è indubbio. Ciò posto invitiamo i consiglieri del Comune di Pavia che hanno votato a favore del Piano attuativo a rispondere alle seguenti domande:
– Vi pare possibile l’approvazione del Piano attuativo in mancanza del Piano di governo del territorio?
– Sapete che la legge regionale urbanistica vieta la perequazione nelle aree agricole e in quelle non soggette a trasformazione?
– Sapete che la stessa legge vieta anche i Piani attuativi in variante al Prg, almeno fino all’entrata in vigore del Piano di governo del territorio?
– È vero che l’articolo 36bis Nta, nell’ambito disciplinato dall’art. 22 Nta consente solo la perequazione sotto forma di volumetria, vietando anche la trasformazione?
Tutto questo si applica anche ai parenti e agli amici degli amici o vale solo per i comuni mortali? E ancora:
– Prima di votare il Piano attuativo i consiglieri comunali avevano letto l’articolo 36bis Nta?
– Avevano letto il parere del legale incaricato dal Comune, che esclude qualsiasi responsabilità dell’ente nei confronti delle lottizzanti?
– Sapevano che la “Legge Galasso” vieta le costruzioni nella fascia di 150 metri dai corsi d’acqua, come la Vernavola, iscritti nel registro delle acque pubbliche?
Mentre tanti imprenditori e lavoratori si impoveriscono, mentre 819 famiglie sono in attesa di una casa popolare, in Comune si «tappano il naso» o addirittura si schierano con chi vuole arricchirsi lucrando sulle trasformazioni urbanistiche illegali, lontane dall’interesse collettivo.
Attendiamo una puntuale risposta.
Walter Veltri, insieme per Pavia