Alla Vernavola la legge è uguale per tutti?

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Otto domande di Walter Veltri ai Consiglieri comunali
che hanno votato la cementificazione

Leggi e regolamenti dimostrano che i 20 edifici annunciati in costruzione nella Valle della Vernavola lungo la Greenway, oltre che un insulto al buonsenso, oltre che favorire l’interesse particolare e sfavorire quello collettivo, sono assolutamente illeciti.
L’articolo 36 bis delle Norme tecniche di attuazione (Nta) del Piano regolatore generale (Prg) prescrive che «La capacità edificatoria deve essere trasferita … quando le aree risultano … disciplinate dall’art. 22 (Parco della Vernavola) in quanto aree sottoposte a specifica normativa di riqualificazione oltre che ambientale», tant’è che l’allora assessore all’Urbanistica Franco Sacchi ebbe ad affermare che «non si potrà costruire nelle aree del Parco del Ticino e della Vernavola».
Il terreno della valle della Vernavola su cui intendono costruire è sicuramente compreso nell’ambito disciplinato dall’articolo 22 Nta del Prg, come risulta dalla deliberazione del Consiglio comunale di Pavia del 19 ottobre 2009, che adotta il Piano attuativo: qui si attesta che «le aree interessate dalla proposta di Piano attuativo hanno destinazione “Aree per servizi – Parchi verde attrezzato (art. 36bis delle Norme di attuazione), zone interne al perimetro del Parco della Vernavola (art. 22Nta)».
Come dunque è chiaro, quello che il Piano rileva non è se sia giusto o sbagliato chiamarlo “Parco della Vernavola”, come pretendono i soliti mistificatori, ma solo che le aree sono comprese entro l’ambito disciplinato dall’art. 22Nta; il che è indubbio. Ciò posto invitiamo i consiglieri del Comune di Pavia che hanno votato a favore del Piano attuativo a rispondere alle seguenti domande:

– Vi pare possibile l’approvazione del Piano attuativo in mancanza del Piano di governo del territorio?

– Sapete che la legge regionale urbanistica vieta la perequazione nelle aree agricole e in quelle non soggette a trasformazione?

– Sapete che la stessa legge vieta anche i Piani attuativi in variante al Prg, almeno fino all’entrata in vigore del Piano di governo del territorio?

– È vero che l’articolo 36bis Nta, nell’ambito disciplinato dall’art. 22 Nta consente solo la perequazione sotto forma di volumetria, vietando anche la trasformazione?

– Tutto questo si applica anche ai parenti e agli amici degli amici o vale solo per i comuni mortali? E ancora:

– Prima di votare il Piano attuativo i consiglieri comunali avevano letto l’articolo 36bis Nta?

– Avevano letto il parere del legale incaricato dal Comune, che esclude qualsiasi responsabilità dell’ente nei confronti delle lottizzanti?

– Sapevano che la “Legge Galasso” , recepita dal Prg, vieta le costruzioni nella fascia di 150 metri dai corsi d’acqua, come la Vernavola, iscritti nel registro delle acque pubbliche?

Mentre tanti imprenditori e lavoratori si impoveriscono, mentre 819 famiglie sono in attesa di una casa popolare, in Comune si «tappano il naso» o addirittura si schierano con chi vuole arricchirsi lucrando sulle trasformazioni urbanistiche illegali, lontane dall’interesse collettivo. Attendiamo una puntuale risposta.

(lista civica Insieme per Pavia)

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