Ora almeno il quadro è chiaro. A Pavia sappiamo da chi è composto il trasversale partito dei cementificatori e dei faccendieri (il Partito democratico, la Lega, il Popolo delle Libertà) a cui nel Consiglio comunale si oppongono Insieme per Pavia e Italia dei Valori. I primi sono maggioranza tra le mura del Mezzabarba; i secondi lo sono tra la gente, tra chi vuole che il Parco della Vernavola resti così com’è.
Interesse pubblico o interessi? Chi gestisce davvero il Piano generale del territorio? Tutto regolare? Oltre al quadro, sembra chiara anche la cornice, ovvero la concertazione tra poli solo apparentemente opposti in tema di affari: di qua i vecchi padroni dell’urbanistica, faccendieri e rappresentanti di faccendieri con la tessera del Partito democratico; di là il nuovo che avanza. In realtà sono avanzi del vecchio: costruttori, affaristi, immobiliaristi in grado di muovere elettori, decretare fortune politiche, disarticolare vecchi centri di potere, promuoverne di nuovi secondo convenienza. È il cosiddetto voto a rendere, destinato a tradursi in urbanistica creativa alla Vernavola, o sulla Vigentina dalle parti del Marcione, o in Borgo Ticino poco oltre il Gravellone. Altre voci informate annunciano il passaggio di mano dei terreni agricoli dell’ospedale San Matteo, limitrofi al Carrefour, di cui l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Fracassi (Lega Nord) ha recentemente annunciato la trasformazione a commerciale.Passeranno in mano a chi? Questo nome lo scriviamo sopra un foglio, da conservare in busta chiusa, a disposizione della Procura pavese.
Allora leggiamo – qui di seguito – la parte finale del documentato esposto presentato in Procura sabato 24 aprile da Irene Campari del Comitato Città&Legalità e da Walter Veltri di Insieme per Pavia. È un po’ tecnico, ma ne vale la pena. (Giovanni Giovannetti)–br–
[…] Il Consiglio comunale di Pavia il 19.04.2010 ha autorizzato una lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio in violazione di prescrizioni stabilite dalle seguenti leggi statali e regionali: Art. 11 comma 2 Legge regionale 12/2005, che subordina la perequazione all’approvazione del Piano di Governo del Territorio e ad ogni modo lo vieta nelle aree destinate all’agricoltura e in quelle non soggette a trasformazione urbanistica, come le fasce di 150 metri dalle sponde dei fiumi, che sono destinate alla tutela del paesaggio fluviale e alla salvaguardia delle acque dalla contaminazione provocata da un’urbanizzazione ravvicinata. Art. 2 L. 1187/1968, che prescrive la decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione in mancanza dei quali non è possibile la perequazione, modalità acquisitiva di terreni da parte dell’ente pubblico alternativa all’espropriazione. Art. 9 comma 1 lettera b) DPR 06.06.2001 n. 380 (già art. 4 comma 8 lett. a) L 10/1977), che in caso di decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione o dei vincoli di inedificabilità fino all’approvazione del piano attuativo consente – nelle aree esterne al perimetro del centro abitato – l’edificazione di 0,03 metri cubi per metroquadrato. Art. 4, disp. sulla legge in generale secondo cui le norme regolamentari come gli artt. 36 e 36bis delle N.T.A. Del PRG non possono contenere prescrizioni contrarie a disposizioni di legge. Dunque, l’art. 36 N.T.A. Del PRG non poteva anticipare disposizioni di legge necessarie in materia di perequazione; gli artt. 36 e 36bis non possono regolare la perequazione in contrasto con l’art. 11 Legge regionale 12/2005. Art. 30 comma 1 DPR n. 380/2001, che vieta la trasformazione di terreni a scopo edilizio abusiva, cioè in violazione delle prescrizioni stabilite dalle leggi statali e regionali. Art. 44 lettera c) DPR 06.06.2001 n. 380, che sanziona penalmente il divieto suddetto, con la conseguenza che deve essere disposto il sequestro preventivo del cantiere in caso di inizio della trasformazione abusiva.
Peraltro è forse necessaria un’indagine più approfondita in merito ai seguenti punti, la quale potrebbe comportare l’accertamento di altri fatti penalmente rilevanti:
– Come mai il 24.01.2002 i capogruppo di maggioranza propongono un emendamento all’osservazione n. 363, respinta dai progettisti del piano, inteso a restringere il perimetro del Parco della Vernavola solo in corrispondenza alla proprietà Trabatti-Danelli, mentre in tutto il tratto settentrionale della Valle il perimetro del Parco della Vernavola coincide con il perimetro del solco vallivo o lo supera?
– Come mai il Consiglio comunale di Pavia il 21.07.2003 accolse integralmente tutte le modifiche d’ufficio proposte dalla Regione, comprese quelle riguardanti gli emendamenti surrettizi peraltro inoperanti, ma revocò espressamente solo 10 emendamenti?
– Come mai nella tavola 4.1 predisposta «in seguito all’integrale adeguamento alle proposte di modifica d’ufficio» regionali il perimetro del Parco della Vernavola – in corrispondenza della proprietà Trabatti-Danelli – coincide con la restrizione proposta dall’emendamento Adavastro, nonostante che la Regione avesse dichiarato inoperanti tutti gli emendamenti dei Consiglieri comunali?
– Come mai invece nella Tavola 6.1 predisposta del pari «in seguito all’integrale adeguamento alle modifiche d’ufficio» regionali il perimetro del Parco della Vernavola coincide col perimetro del solco vallivo anche in corrispondenza delle proprietà Trabatti-Danelli?
– Come mai nella Commissione urbanistica consiliare del 13 aprile 2010 il funzionario dell’Ufficio tecnico ha sostenuto che la tavola 6.1 è anteriore alla 4.1; che la proroga di efficacia del PRG di Pavia disposta in forza dell’art. 25 L. 12/2005 (che in realà è una limitazione della durata del PRG altrimenti efficace a tempo indeterminato) comporta la proroga anche dei vincoli preordinati all’espropriazione, mentre è notorio che indipendentemente dalla durata del PRG i vincoli decadono improrogabilmente dopo 5 anni dall’applicazione del piano?
– Come mai lo stesso tecnico ha sostenuto che l’art. 36bis N.T.A. Del PRG in materia di perequazione si applica anche in caso di decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione, adducendo che la norma suddetta reca solo un vincolo conformativo, cioè l’indice di edificabilità di 0,1 mc/mq, mentre questo si può applicare solo nel caso che il Comune accolga la proposta di perequazione del privato a sua volta ammissibile solo in presenza di vincoli preordinati all’espropriazione, come rileva la Corte Costituzionale nella sentenza citata a pagina 3?
– Come mai l’arch. Alessio, che in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale aveva proposto di sua iniziativa l’introduzione nella normativa di piano dell’art. 36Bis, è stato incaricato da Trabatti e Danelli di progettare il piano di lottizzazione due anni dopo il pensionamento anticipato?
– Come mai il Comune non ha avviato la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Trabatti-Danelli, di indubbio e straordinario impatto ambientale, nonostante che la Giunta comunale di Pavia con deliberazione 04.07.2008 n. 171 avesse recepito la direttiva 2001/42/UE Dlgs n. 152/2006?
9 – Come mai è stato più volte sostenuto che il piano di lottizzazione era necessario per acquisire i terreni indispensabili per realizzare la pista ciclabile lungo la Vernavola, nentre Trabatti e Danelli il 09.11.2000 si erano impegati a cedere per euro 12.759,07 i terreni suddetti?
– Come mai i solleciti dei funzionari comunali a concludere la cessione non hanno avuto alcuna risposta ed alcun esito?
Il presente esposto viene inviato per conoscenza anche ai Procuratori Generali della Corte d’Appello e della Cassazione non certo per sfiducia nel Procuratore della Repubblica di Pavia, la cui sensibilità per i valori costituzionali abbiamo più volte riscontrata e apprezzata, ma per via di interrogativi che richiedono – a nostro parere – indagini a livelli superiori a quello locale.
– Perché a Pavia nonostante la diminuzione della popolazione residente (da oltre 88.000 abitanti nel 1971 ai 71.000 attuali) e la presenza di 3.000 appartamenti sfitti (il dato è riferito dal SUNIA) si continua a costruire soprattutto nelle aree di pregio? Questo squilibrio tra offerta e domanda appare giustificato?
– Perché, nonostante che la stampa locale e nazionale abbia sottolineato la necessità di tutelare la Valle della Vernavola, che appartiene alla storia non solo di Pavia, ma anche d’Italia e d’Europa, i vari enti che dovrebbero tutelare il patrimonio naturale e artistico non hanno adottato nessuno dei provvedimenti che potrebbero porre fine una volta per tutte a qualsiasi tentativo di scempio?
I sottoscritti Irene Campari e Walter Veltri dichiarano di agire in sostituzione del Comune di Pavia ai sensi dell’art. 9 Dlgs 267/2000 in quanto cittadini elettori del Comune di Pavia, intendendo costituirsi parte civile in sostituzione del Comune di Pavia, il quale è parte offesa, per il risarcimento dei danni arrecati al Comune dall’eventuale esecuzione della lottizzazione abusiva o da altri reati che il Procuratore della Repubblica avesse a ravvisare nei fatti esposti o nelle indagini conseguenti. Dichiarano che segnaleranno immediatamente al Procuratore della Repubblica l’inizio dei lavori abusivi al fine di consentire immediato sequestro preventivo dell’area.
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