Borgarello è quasi un sobborgo di Pavia. Venerdì 27 novembre 2009, in un appartamento accanto alla farmacia, nell’ambito dell’operazione “Pandora” vengono arrestati l’imprenditore edile Carmine Vittimberga, sua moglie Graziella Manfredi e il nipote Luigi Manfredi con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di droga, estorsioni e traffico d’armi. I tre appartengono alla cosca dei Nicoscia di Capo Rizzuto, coinvolta in una sanguinosa faida con la famiglia rivale degli Arena, un tempo guidata dal boss Carmine Arena, ucciso nel 2004 a colpi di bazooka sparati contro la sua auto blindata. Vittimberga e la Manfredi vivevano a Borgarello da sei anni. La cosca Arena ha ramificazioni fino a Stoccarda e Francoforte. Per dare un’idea della rilevanza sovranazionale delle mafie in generale e della ’Ndrangheta in particolare, basti pensare che agli Arena si era rivolto nel 2008 il senatore Nicola Paolo Di Girolamo (l’esponente politico Pdl a libro paga del boss Gennaro Mokbel) per ottenere i voti degli italiani in Germania – decisivi per la sua elezione a Palazzo Madama.
Dalla zona di Borgarello provengono anche Giuseppe Romeo, Rodolfo Morabito e Franco Bertucca. Se pochi erano a conoscenza della caratura e dei precedenti criminali di un Pino Neri, ancora meno si sapeva di Francesco (Franco) Bertucca, il capo della ’Ndrangheta a Pavia. Come rilevano gli inquirenti, «si tratta di un soggetto sostanzialmente incensurato, anche se i Carabinieri di Pavia nel 1997 lo proponevano per l’applicazione di una misura di prevenzione. L’indagato, infatti, risultava essere stato per alcuni anni molto vicino a Salvatore Pizzata, al quale è legato dal vincolo del “San Gianni” che nel contesto calabrese ha un importante significato. Inoltre, in una vecchia indagine per stupefacenti erano emersi contatti telefonici con Antonio Papalia». anche Bertucca «svolge l’attività di imprenditore edile ed è socio in alcune società del settore». Il 13 luglio 2010 è stato arrestato nella sua casa di San Genesio, a cento passi da Borgarello, comune in cui suo figlio Antonio ricopriva la carica di assessore alla Pubblica istruzione. Comune sottoposto a commissariamento prefettizio dopo che il 21 ottobre 2010 il sindaco Giovanni Valdes (Pdl) è stato incarcerato dall’antimafia: avrebbe truccato un’asta per favorire la Pfp, società immobiliare della costellazione Chiriaco.
Dopo aver rese note alcune intercettazioni (Valdes a Chiriaco: «È un po’ sporca ma la facciamo»), i magistrati antimafia così concludono: «Ovviamente il procedimento amministrativo inerente la gara di appalto indetta dal Comune di Borgarello andrà opportunamente approfondito quando la presente indagine potrà essere disvelata». Un messaggio tanto chiaro quanto inascoltato sia da Valdes che dai suoi pessimi consiglieri.
E chissà quali altri messaggi contiene la bottiglia lasciata dai magistrati alle porte di Pavia, proprio nelle campagne sopra cui si prevede l’apertura del cantiere per il discusso Centro commerciale “Factoria” di Borgarello (un enorme ipermercato e un albergo alto 14 piani nelle vicinanze della Certosa, il monumento più celebre della Lombardia), il cui piano di lottizzazione curiosamente viene adottato dal Consiglio comunale la sera del 12 luglio 2010 (8 voti favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti), solo poche ore prima della retata antindrangheta.
Il progetto del mega-centro commerciale di Borgarello reca la firma dell’ingegner Beppe Masia, un consulente del Comune che ritroviamo tra gli estensori del Piano di governo del territorio, nonché incaricato della Valutazione d’impatto ambientale del progetto. Controllore o controllato? Lo stesso ingegnere era tra i componenti la commissione che il 16 gennaio 2010 ha assegnato alla Pfp di Chiriaco l’appalto per l’edificazione dell’area Peep di Borgarello in via Di Vittorio, l’affaire che ha portato in carcere il sindaco Valdes, il Salvatore Paolillo presunto prestanome di Chiriaco e il suo finanziatore Alfredo Introini.
Inutile sottolineare l’impegno del Valdes nel promuovere l’operazione “Factoria”, nonostante la scarsa trasparenza sulle fonti di finanziamento. Come ammette lui stesso, certe porcherie «le sto facendo per tutti».
Di seguito pubblichiamo il ricorso di Italia Nostra e Legambiente al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento dell'autorizzazione del commissario prefettizio al Centro commerciale di Borgarello (13 aprile 2011), delle tre Conferenze dei servizi (3 dicembre 2010; 10 e 24-26 gennaio 2011) e della relazione finale del rappresentante della Regione Lombardia (26 gennaio). Il documento traccia la storia dell'affaire, elenca gli illeciti, espone i buoni motivi di chi avversa il devastante progetto. (G.G.)
1. Premesso che il Comune di Borgarello con deliberazione n. 16 del 12.7.2010 aveva adottato apposito strumento di pianificazione attuativa ai sensi dell’ art. 6 co. 18 della L.R. 6/2010, con istanza del 3.8.2010 la Società Progetto Commerciale s.r.l. con sede in Bergamo e capitale sociale di € 250.000 chiese al Comune il rilascio di autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita in ambito ATC 2 del PGT vigente di complessivi mq 14.950,00 di superficie di vendita, di cui mq 2.500 da destinare al settore merceologico alimentare e mq 12.450 a quello non alimentare.
L’istanza aggiungeva che la struttura commerciale doveva essere ubicata in un ambito di complessivi mq 217.449,00 in cui il P.L. adottato aveva previsto la costruzione di un complesso polifunzionale per attività economiche e di servizio di complessivi mq 48.900 di SLP, di cui mq 6.500 da destinare a un albergo di 13 piani; mq 12.000 ad attività di servizio e intrattenimento; mq 29.900 di SLP a destinazione commerciale comprendente mq 14.950 di superficie di vendita; oltre a 53.700 mq di parcheggi pubblici e mq 32.000 di verde pubblico.
L’istanza escludeva che il progetto di centro commerciale potesse essere sottoposto a VIA, perché l’estensione complessiva del compendio, situato in ambito extraurbano, era inferiore a mq 400.000 e la superficie di vendita (mq 14.950,00) era inferiore di 50 mq alla soglia minima di assoggettabilità alla VIA di mq 15.000; adduceva altresì che il progetto presentava i requisiti di ammissibilità, di compatibilità con gli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica e di sostenibilità prescritti dalla legge.
2. La prima Conferenza dei servizi tenuta il 28.9.2010 esaminò l’ammissibilità della domanda. Il rappresentante della Provincia di Pavia paventò l’insufficienza di €uro 6.500.000 «messi a disposizione» dal lottizzante per realizzare la variante della strada provinciale ex-dei Giovi, la quale secondo il progetto urbanistico dovrebbe estendersi lungo il Navigliaccio dai confini della lottizzazione in Comune di Borgarello fino a Pavia, dove sarebbero ubicati una bretella di collegamento alla tangenziale ed una rotatoria.
In merito a queste ultime il Comune di Pavia chiese precisazioni.
Il sindaco di Certosa di Pavia espresse ”la propria netta contrarietà alla costruzione di un albergo di 13 piani”.
La Conferenza infine prese atto dell’ ammissibilità della domanda.
3. Nella successiva seduta del 3.12.2010, la Conferenza dei servizi esaminò la compatibilità dell’istanza della Società.
In apertura di seduta la Società assunse «l’impegno ad operare lo stralcio della previsione alberghiera, la cui allocazione in seno al “complesso polifunzionale per attività economiche e di servizio” era stata originariamente dedotta nello strumento di pianificazione attuativa».
L’Amministrazione della Provincia di Pavia confermò «le criticità già rilevate in ordine al mancato coinvolgimento della Provincia nell’elaborazione di questo importante piano, nonché in ordine alla soluzione viabilistica (variante alla SP ex SS 35), il cui tracciato risulta essere ancora problematico; e in merito alla mancata adozione del Piano del Commercio da parte del Comune di Borgarello».
Anche il Comune di Pavia mise «in evidenza l’impatto dell’insediamento … sulla viabilità, segnalando che la città si vede ridisegnata una viabilità sul proprio territorio senza neanche essere stata consultata … il sistema viabilistico della tangenziale nord, – già di per sé problematico e fragile – subisce un enorme contraccolpo dal traffico conseguente all’attivazione dell’ insediamento commerciale … la grande e piccola distribuzione è già presente in tutto il territorio sussistendo già tutte le attività ed i servizi necessari … il progetto: … un vero e proprio “mostro” localizzato a ridosso della città, che verrebbe ad essere ulteriormente imbottigliata».
Il rappresentante del Comune di Pavia «segnala che a seguito dell’arresto del sindaco di Borgarello, dal punto di vista politico non ci sono più le condizioni per andare avanti».
Il rappresentante del Comune di Certosa di Pavia evidenziò «i temi ancora aperti, in primis quello delle risorse finanziarie necessarie a coprire i costi di realizzazione del nuovo tracciato viabilistico».
Il rappresentante della Regione Lombardia affermò «che pur nel rispetto delle osservazioni espresse dai Comuni intervenuti, occorre … considerare l’interesse legittimo del soggetto proponente a conoscere, nei termini di legge, l’ esito relativo alla domanda presentata».
Alla fine il Comune di Borgarello e la Provincia dichiararono di non essere in grado di esprimere il parere sulla compatibilità del progetto.
4. Nella seduta del 10.1.2011 «l’operatore precisa che con nota del 14.12.2010 ha confermato di aver recepito le richieste di stralciare l’albergo dal progetto, assumendosi inoltre l’ onere di finanziare fino a completamento tutte le opere viabilistiche da concordare con la Provincia».
«La Conferenza dei servizi prende atto che la struttura alberghiera originariamente prevista è stata eliminata dal progetto dell’ insediamento in esame e degli impegni assunti dall’operatore nei confronti dei Comuni medesimi».
«Il rappresentante del Comune di Pavia evidenzia che le maggiori ripercussioni sulla viabilità si verificheranno nel Comune di Pavia; nonostante ciò nessun contatto è stato avviato da parte dell’operatore. Inoltre osserva, come non risulta dagli studi relativi all’ intervento, che in Comune di Assago, in cui pure è ubicato un grosso centro commerciale, questo ha recentemente raddoppiato la propria estensione».
«Il Dirigente della Struttura di Pianificazione della DG Territorio e Urbanistica … precisa che in base ai documenti presentati e a quanto affermato dall’ operatore la fascia di 100 metri come indicato nel PTRA dei Navigli risulterebbe rispettata. Inoltre … il PTRA per la fascia di 500 m dal Naviglio prevede degli indirizzi la cui attuazione compete al Comune».
Con nota in calce corredata da sigla illeggibile la frase «per la fascia di 500 m … ecc.» fu sostituita con la seguente: il PTRA «individua alcune salvaguardie (cs. fascia di rispetto di 500 m) che devono essere assunte dalla pianificazione locale».
Il Comune di San Genesio e Uniti affermò: «Per tutte le negatività sin qui espresse l’ultimo posto in cui si può allocare un centro commerciale in questo momento è Borgarello».
«Il … Comune di Borgarello sulla base dei criteri normativi vigenti e dei documenti prodotti dall’operatore esprime parere favorevole».
Quindi il rappresentante della Regione lesse una nota in cui si afferma «che a seguito dei lavori istruttori della Conferenza e da un esame delle singole componenti di valutazione non sono emersi elementi preclusivi ai fini della procedibilità della domanda».
«La valutazione della compatibilità della domanda è risultata complessivamente positiva in tutte e tre le componenti …»
«Complessivamente la domanda ha conseguito 95,5 punti rispetto ai 75 minimi previsti e pertanto risulta compatibile. Le esternalità negative da mitigare, riassunte nell’indicatore dell’impatto sono pari a 159,1 e le condizioni a disposizione del richiedente per azzerare il predetto indicatore sono pari a 238,7».
5. Successivamente fu presentata la “Relazione Finale del Rappresentante della Regione concernente la domanda di apertura” del centro commerciale nella quale si legge:
«Il Naviglio è … interessato dalla rete ecologica regionale che lo attraversa tra i due comuni con i due corridoi primari di Certosa di Pavia, Borgarello, Rognano e Giussago». Il Piano Territoriale Regionale d’Area (PTRA) del Naviglio Pavese prescrive «che non vengano previsti interventi di nuova costruzione nella Fascia di tutela dei 100 m».
«Le aree contermini alla viabilità esistente dovranno essere utilizzate solo per scopi agricoli; nel caso di una futura previsione di trasformazione, la stessa dovrà essere ricondotta ai caratteri che esprime il contesto».
«Il Piano individua due situazioni prioritarie di criticità attuale e/o potenziale nelle intersezioni con la Rete Ecologica regionale. Delle due situazioni si segnala in particolare il tratto a livello di Certosa di Pavia – Borgarello. Tale tratto è caratterizzato sia dalla presenza di qualità complessiva (ambientale, paesaggistica, territoriale) sia da prospettive di ulteriori trasformazioni di significativa criticità: la Certosa di Pavia costituisce infatti un punto di attrattiva prioritario tra quelli di natura storico-culturale associati al sistema dei Navigli … Eventuali progetti di trasformazione dovranno operare, in rapporto alla sensibilità paesistico – ambientale del territorio, adeguate valutazioni, individuando progetti coerenti con gli obiettivi del PTRA».
«Concludendo, dal confronto tra le soluzioni progettuali relative al centro commerciale polifunzionale e gli obiettivi di pianificazione specifici del sistema territoriale “Pianura irrigua” riportati dal PTRA … si riscontra la non coerenza con quanto previsto nello stesso Piano Territoriale Regionale (vedi ST53, ST56, uso del suolo, “RER”); inoltre l’ ubicazione proposta … farebbe ricadere l’ intervento nei casi riportati alla voce “minacce” della predetta analisi SWOT, evidenziandone la criticità».
«In aggiunta si rileva che inserire un centro commerciale nell’ambito ATC2 del Comune di Borgarello e l’opera viaria nei comuni di Certosa e Pavia contrasta con le previsioni del PTRA dei Navigli Lombardi in relazione alla fascia di salvaguardia (100 m) e di tutela (500 m) dal lato Ovest del Naviglio Pavese recentemente approvata dal Consiglio (Regionale) o quanto meno non è coerente con gli obiettivi del PTRA (Piano Territoriale Regionale d’Area del Naviglio Pavese), strumento di attuazione del PTR (Piano Territoriale Regionale):
«A seguito della modifica progettuale proposta dall’operatore il 5.1.2011, … essendo stato pubblicato il PTRA Navigli Lombardi (BURL Estratto serie inserzioni e concorsi n. 51 del 22.12.2010) ed essendo quindi vigente … l’ inserimento del centro commerciale dovrà tener conto delle prescrizioni contenute nel PTRA per la fascia di 100 m e osservare gli indirizzi relativi alla fascia di tutela dei 500 m».
«L’attivazione della nuova struttura commerciale dovrà essere subordinata alla preventiva realizzazione ed entrata in esercizio della variante alla ex SS 35 quale presupposto infrastrutturale imprescindibile perché siano assicurate condizioni di accessibilità all’insediamento, che preservino la funzionalità e l’ efficienza del sistema viario sovraordinato».
«La compiuta definizione progettuale delle caratteristiche localizzative e planoalti-metriche del tracciato di tale opera e dei suoi elementi di connessione con la rete esistente o prevista (innesti, rotatorie ecc.) dovrà essere condotta in accordo con la Provincia di Pavia quale futuro soggetto proprietario e gestore dell’ itinerario e dalla stessa preventivamente approvata nella sua configurazione finale».
Nonostante questi rilievi di carattere scopertamente giuridico la Relazione finale conclude per la compatibilità dell’intervento sulla base di un punteggio complessivo inapplicabile in caso di contrasto con norme cogenti.
6. Il 24.1.2011 ebbe luogo la quarta Conferenza dei servizi.
Il Comune di Borgarello «comunica che sono pervenuti … il parere negativo del Comune di Pavia e del Comune di San Genesio ed Uniti … in data 22.1.2011 … è pervenuta una nota del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino in cui … chiede di essere coinvolto nella procedura in atto, qualora tale progetto coinvolga anche il territorio del Comune di Pavia, per esprimere il proprio parere di competenza».
«Il Comune di San Genesio ed Uniti afferma che in virtù della legge regionale non può essere rilasciata l’autorizzazione commerciale qualora l’intervento abbia un dimensionamento a carattere sovra-comunale senza che vengano sentiti tutti gli enti ricadenti nell’ ambito d’ interesse. Andare avanti senza sentire il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino presuppone l’assunzione di forti responsabilità».
7. La seduta continuò il 26.1.2011.
La Regione ribadì: «il presente procedimento (ex art. 9 DLgs 114/1998) ha ad oggetto la valutazione e l’eventuale accoglimento della domanda di autorizzazione commerciale compresa l’individuazione puntuale delle opere, delle risorse e dei soggetti che le realizzano e non l’approvazione della variante alla strada provinciale ex-SS 35, opera infrastrutturale viaria, ricadente in parte in Comune di Pavia che verrà attentamente valutata e se ricorreranno i presupposti approvata nell’ambito di una specifica procedura (conferenza di servizi ex L. 241/1990) nella quale saranno coinvolti tutti gli enti territorialmente interessati, compreso il consorzio Parco lombardo della Valle del Ticino.
«In riferimento al paragrafo 6.5 commi 8 e 9 della DGR 5054/2007 si segnala che la ratio di tale disposizione è quella di garantire che l’ operatore ottemperi agli impegni assunti prima dell’ attivazione dell’ esercizio commerciale e, nei casi in cui siano previste opere di rilievo sovra-locale di significativo impatto, a differire il rilascio dell’ autorizzazione alla realizzazione delle stesse, salvo che non siano presenti accordi fra i soggetti interessati che dispongano diversamente. Nel caso di specie sussisterebbe una bozza di protocollo di intesa che dovrebbe regolamentare tali aspetti».
«Inoltre si segnala che a seguito delle modifiche alla L.R. 14/99 (ora ricompresa nella L.R. 6/2010) intervenute dopo l’approvazione della citata DGR 5054, la disposizione richiamata incontra dei forti limiti applicativi in quanto l’art. 6 co. 22 della L.R. 6/2010 introduce l’obbligo per il comune di pubblicare sul BURL entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione un avviso contenente gli elementi identificativi dell’insediamento e infine l’art. 7, prevedendo una disciplina più rigida in ordine alla proroga delle autorizzazioni non attivate, di fatto esclude che possano esistere situazioni in cui all’accoglimento della domanda da parte della Conferenza non segua l’immediato rilascio da parte del Comune anche dell’autorizzazione perché in tal modo verrebbe eluso lo stesso disposto della legge».
Venne quindi allegato un protocollo d’intesa per l’attuazione delle condizioni di sostenibilità, sottoscritto solo dai Comuni di Borgarello, di Certosa di Pavia, di Giussago, dalla Società proponente, dalla Confesercenti e dall’Associazione Commercianti della provincia di Pavia.
La Società proponente dichiarò:
«In merito al protocollo d’ intesa, di cui viene data lettura, l’operatore precisa di avere recepito tutte le istanze avanzate dai Comuni e dagli altri partecipanti e di avere presentato al Comune di Pavia una bozza di soluzione viaria … assicura che tutte le opere e tutti gli altri impegni assunti saranno garantiti con adeguata polizza fidejussoria. Inoltre precisa che sono stati comunicati gli importi degli interventi per fornire alla Regione un valore indicativo utilizzato per valutare la sostenibilità».
Quindi espressero parere sfavorevole la Provincia di Pavia, i Comuni di Pavia e di San Genesio; favorevole i Comuni di Borgarello, di Certosa di Pavia e di Giussago e la Regione Lombardia che motivò il proprio voto dichiarando fra l’ altro:
«Le garanzie offerte (anche di natura fidejussoria) sono sufficienti ad assicurare la realizzazione delle opere / interventi più significativi».
«Le opere di natura infrastrutturale sono quelle individuate e condivise con i soggetti istituzionalmente competenti».
«La realizzazione delle condizioni di sostenibilità individuate è garantita dall’ operatore mediante protocollo di intesa».
Le Associazioni Italia Nostra e Legambiente sono legittimate a impugnare gli atti indicati in epigrafe, nel rispetto dei propri fini statutari, in quanto portatrici di interessi diffusi dei cittadini rivolti alla tutela dei beni culturali e ambientali in attuazione dell’art. 9 della Costituzione della Repubblica, in particolare alla salvaguardia della Certosa di Pavia e del suo territorio, del Parco Visconteo, del Naviglio pavese, del Parco del Ticino e della Rete Ecologica Regionale.
Avverso gli atti indicati in epigrafe l’ Associazione Italia Nostra e l’Associazione Legambiente propongono ricorso per i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL’ ART. 6 CO. 17 e 18 DELLA L.R. 2.2.2010 N. 6 – IMPROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA
Nella Conferenza di servizi del 10.1.2011 l’operatore ha dichiarato di rinunziare alla struttura alberghiera prevista nel Piano di Lottizzazione. Ciò avrebbe richiesto una variante in itinere del PL, che non è stata approvata in mancanza di un’apposita istanza della società. Pertanto la domanda di autorizzazione commerciale per grande struttura di vendita è stata accolta nonostante fosse improcedibile in mancanza di adozione della variante in itinere del PL. Sussiste la violazione dell’ art. 17 e 18 della L.R. 6/2010, in quanto la domanda originaria, modificata nel corso del procedimento, doveva essere preceduta dall’adozione della variante in itinere necessaria per la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello commerciale.
2. VIOLAZIONE DELL’ ALLEGATO B ALLA L.R. 2.2.2010 N. 5 PUNTI 7b2, 7b5, 7g2; 23 LETT. b e d DLGS 3.4.2006 N.152; 4 CO. 5 L.R. 2.2.2010 N. 5 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 135 E 142 DLGS 22.1.2004 N. 42, 4 DLGS 31.3.1998 N. 114 – ECCESSO DI POTERE – INAMMISSIBILITA’ DELL’ AUTORIZZAZIONE
La L.R. 2.2.2010 n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) è entrata in vigore il 19.2.2010, prima cioè della presentazione al Comune di Borgarello dell’istanza 3.8.2010 di autorizzazione commerciale di una nuova grande struttura di vendita da parte della Soc. Progetto Commerciale srl. Pertanto il progetto relativo è soggetto alle disposizioni della L.R. citata.
In forza dei punti sotto indicati dell’allegato B alla 2.2.2010 n. 5 e dell’ art. 23 lett.b e d del DLgs 3.4.2006 n.152 devono essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA i progetti seguenti:
7b2: «costruzione di grandi strutture di vendita e centri commerciali aventi le dimensioni di cui all’ art. 4 co. 4 lett.f DLgs 31.3.1998 n. 114 (n.d.r. cioè “superficie di vendita superiore a mq 1500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10000 abitanti”) previsti … nelle zone d’ importanza storica, culturale e archeologica riconosciute con l’ apposizione di vincolo monumentale, paesaggistico e archeologico ai sensi del DLgs 42/2004»;
7b5: «parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto»;
7g2: «strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del DM 5.11.2001) e loro varianti e potenziamenti d’ interesse provinciale».
Il progetto di Centro Commerciale in questione prevede una superficie di vendita di mq 14.950, assai superiore a mq. 1.500, nel Comune di Borgarello con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, incluso in parte nel Parco Visconteo soggetto a vincolo paesaggistico.
L’intervento previsto dal Piano Attuativo comprende e invade
– un’area situata nel territorio comunale di Pavia, inclusa nel Parco della Valle del Ticino tutelata dall’art. 142 lett. f DLgs 42/2004;
– la fascia di 100 metri dalla sponda ovest del Navigliaccio (intangibile) in due punti, cioè dove il Piano prevede due ponti, uno in località Borgarello; l’altro in prossimità della frazione Cassinino di Pavia, tutelata dall’ art. 135 DLgs 42/2004;
– la fascia di 150 metri dalla sponda ovest del Navigliaccio tutelata dall’art.142 lett. c DLgs 42/2004;
– la fascia di 500 metri dalla sponda ovest citata, tutelata dal PTRA dei Navigli Lombardi entrato in vigore il 6.1.2011, prima cioè dell’ultima conferenza di servizi e dell’ autorizzazione commerciale; fascia rappresentata nella tavola 3 “sistema rurale paesistico e ambientale” del PTRA, tutelata dagli artt. 135 e 143 co. 1 lett. d DLgs 42/2004.
L’allegato 1 alla deliberazione del Consiglio Regionale 16.11.2010 n. IX/72 dispone:
«Per la fascia di 500 m, tale fascia, esterna al tessuto urbano consolidato, definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali; connotandosi come un sistema a rete ambientale, naturalistica, paesistica. Questa fascia a prevalente valenza ambientale, naturalistica, paesistica consente il consolidamento delle attività agricole con lo scopo di tutelare l’ ambiente e il paesaggio»,
Pertanto la fascia di 500 metri delimitata dal PTRA dei Navigli individua un’area soggetta a tutela ambientale ai sensi degli artt. 135 e 143 co. 1 lett. d DLgs 42/2004.
La fascia di 500 m si inquadra nella rete ecologica regionale come corridoio di area vasta complementare al sistema dei corridoi primari della Rete Ecologica Regionale.
Il PTRA nella tavola n.3 individua, all’interno della fascia di 500 metri compresa nel Piano di lottizzazione del Centro Commerciale di Borgarello, numerosi punti di contatto con la Rete Ecologica Regionale.
Dunque, quanto alla fascia di 150 metri dalla sponda ovest del Navigliaccio, la VIA è obbligatoria ai sensi del punto 7 lett. b2 dell’ Allegato B alla L.R. 5/2010.
Quanto alla fascia di 500 metri, la VIA è obbligatoria ai sensi del punto 7 lett. b, in quanto il PTRA dei Navigli è entrato in vigore il 6.1.2011, prima della conferenza di servizi conclusiva del procedimento (26.1.2011) e prima dell’autorizzazione commerciale (5.4.2011).
In conclusione sia la Conferenza di servizio finale sia il Commissario Straordinario di Borgarello violano i punti 7 lett. b2 dell’allegato B alla L.R. 5/2010 in quanto, senza preventiva VIA la prima dichiara ammissibile, e il secondo autorizza, un centro commerciale dalla superficie di vendita superiore a 1500 mq in un comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti incluso in zona soggetta a vincoli paesaggistici; violano altresì l’art. 4 co. 5 L. R. 5/2010 in quanto consentono un intervento che interferisce senza preventiva VIA sulla Rete Ecologica Regionale.
Il progetto in questione prevede un parcheggio di 1.988 posti auto autorizzato senza preventiva VIA; pertanto viola il punto 7 b 5 dell’allegato B della L.R. 2.2.2010 n.5.
Il progetto prevede una nuova strada extraurbana secondaria di interesse provinciale, che in prossimità del Cassinino in territorio di Pavia e in zona vincolata dal Parco del Ticino, supera il Navigliaccio; in territorio di Borgarello insiste sulla fascia di 500 m dalla sponda ovest del Navigliaccio; in prossimità di Borgarello supera questo corso d’acqua, invadendo anche la fascia di 100 metri dalla sponda ovest del Navigliaccio, intangibile, tutelata dal PTRA dei Navigli.
Il progetto di Centro Commerciale, in riferimento al tracciato della nuova strada, che ne costituisce parte integrante, in mancanza di preventiva VIA è stato autorizzato in violazione, oltre che del punto 7 b 2 anche del punto 7g 2 dell’ all. B alla L.R. 5/2010.
Per tutti i motivi esposti gli atti impugnati sono affetti da violazione di legge.
Ricorre anche il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto nella conferenza di servizi del 26.1.2011 né la Regione né il Comune di Borgarello hanno confutato le osservazioni del 7.1.2011 in ordine alla necessità di VIA esposte dalla Provincia di Pavia.
3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 149 DELLA L.R. 2.2.2010 N. 6; 3 E 15 DELLA L.R. 11.3.2005 N. 12; 28 DELLA LEGGE 17.8.1942 N. 1150 – ECCESSO DI POTERE – INCOMPATIBILITA’ DELL’ AUTORIZZAZIONE
Il progetto di Centro Commerciale di Borgarello non è contenuto entro l’ambito del Piano Attuativo individuato dal P.G.T. di Borgarello, ma sconfina al di fuori di esso sia nel territorio comunale di Borgarello sia in quelli confinanti di Pavia e Certosa di Pavia; investe quindi un’ area sovracomunale.
Pertanto non è conforme né alle previsioni del P.G.T. di Borgarello né ai criteri regionali di programmazione urbanistica regionale riferiti al settore commerciale, sicché viola le tassative prescrizioni contenute nell’art. 6 commi 3 lett. b e 8 lett. b della L.R. 6/2010. Da quest’ ultima disposizione, che va correlata agli artt. 15 co. G e 3 co. 2 della L.R. 12/2005, si desume che il Centro Commerciale di Borgarello, estendendosi su aree non destinate a Piano Attuativo dal P.G.T. e su altre esterne al Comune di Borgarello, e invadendo ambiti tutelati dal PTRA dei Navigli e dal Parco del Ticino, viola le previsioni e programmazioni urbanistiche comunali e regionali. Solo un piano intercomunale di rilevanza regionale previsto dal combinato disposto degli art. 6 co. 18 della L.R. 6/2010, 3 co. 2 e 15 co. 2 lett. g della L.R. 12/2005 potrebbe regolare, peraltro nel rispetto della normativa urbanistica, un centro commerciale siffatto.
In mancanza di un piano di coordinamento intercomunale gli atti impugnati sono affetti da violazione di legge per i motivi illustrati.
Infatti il comma 8 del punto 6.5 D.G.R. Lombardia VIII/5054/2007 stabilisce che «nel caso in cui dovesse sussistere la necessità della realizzazione di opere infrastrutturali atte ad integrare il nuovo punto di vendita nel contesto viabilistico, urbanistico, ambientale, sia esso comunale o sovra comunale, e opere necessarie alla loro manutenzione, queste dovranno essere espressamente e precisamente individuate – con il consenso delle competenti amministrazioni – quali condizioni di efficacia dell’autorizzazione con l’eventuale conseguente impegno a carico del richiedente; fino alla loro completa esecuzione non si potrà procedere alla autorizzazione o all’apertura dell’esercizio commerciale, salvo che la mancata realizzazione non sia imputabile, anche parzialmente, a causa dipendente dall’operatore. In particolare, ove si ravvisi la necessità di opere di rilievo sovra comunale, l’autorizzazione non potrà essere rilasciata salvo specifica previsione contenuta in accordi e intese tra i Comuni e gli enti interessati dagli interventi, ai sensi della vigente normativa in materia, e conseguente impegno richiamato nell’autorizzazione commerciale».
La direttiva citata integra l’art.149 co. 2 della L.R. 6/2010 in quanto «provvede alla definizione di criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e gestione degli enti locali in materia» commerciale.
Il progetto di Centro Commerciale prevede nel contesto sovra comunale la realizzazione di opere infrastrutturali che:
– non sono espressamente e precisamente individuate, ma solo evocate;
– non sono previste da accordi e intese tra tutti i Comuni e gli enti interessati dagli interventi, posto che né il Comune di Pavia né la Provincia di Pavia in sede di conferenza di servizi hanno approvato il progetto; mentre il Parco Lombardo della Valle del Ticino non è stato neppure invitato.
Pertanto gli atti impugnati violano l’ art. 149 co. 2 della L.R. 6/2010 e non osservano la direttiva citata, incorrendo anche nel vizio di eccesso di potere per inosservanza non motivata di direttive regionali.
L’ art. 149 co. 2 LR 6/10 integrato dalla DGR testé citata appare violato anche in relazione all’art. 28 co. 5 n. 2 e 4 della Legge 1150/1942, giacché nello schema di convenzione adottato unitamente al Piano Attuativo il proponente ha assunto impegni evanescenti:
– sia perché una società a responsabilità limitata con capitale di 250.000 € non può seriamente impegnarsi a investire oltre 11 milioni di euro in infrastrutture e complessivamente oltre 100 milioni di euro nel Centro Commerciale;
– sia perché la suddetta società difficilmente realizzerebbe l’intervento, avendo il potere, come recita l’art. 14 dello schema di convenzione adottato, di «cedere in tutto o in parte a qualsiasi titolo la proprietà delle aree ricomprese nel comparto di intervento e le connesse posizioni giuridiche in merito alla presente convenzione; in tal caso l’avente o gli aventi causa si sostituiranno alla lottizzante» senza che il Comune possa nulla obiettare.
Sono evidenti dunque la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dato che le norme della convenzione citata sono intese a consentire una sorta di “vendita del progetto attuativo del centro commerciale” estranea ai principi della normativa urbanistica commerciale, che non consente ai lottizzanti di presentare i progetti di Piani di Lottizzazione al solo scopo di venderli ottenuta l’autorizzazione.
Sussiste anche il vizio di eccesso di potere per diversi aspetti:
– per clamorosa contraddittorietà tra i rilievi contenuti nella Relazione Finale del Rappresentante della Regione citati nelle premesse di fatto (che escludono categoricamente la conformità del progetto al Piano Territoriale Regionale, specie alle disposizioni in ordine al Parco Visconteo, alla Rete Ecologica regionale e all’uso del suolo; e al PTRA del Naviglio pavese) da una parte, e dall’altra alle conclusioni, espresse dalla Regione nella medesima Relazione, dove afferma la conformità del progetto del Centro Commerciale alle previsioni e programmazioni regionali;
per illogicità manifesta e confusione in quanto nella Conferenza di servizi del 10.1.2011 la Regione ha preteso di superare l’ incompatibilità dell’ istanza di autorizzazione per contrasto con le previsioni e programmazioni urbanistiche comunali e regionali attribuendo alle violazioni di norme urbanistiche cogenti, come appunto gli artt. 6 commi 3 lett. b e 8 lett. b L.R. 6/2010, semplicemente un punteggio negativo; compensandolo e superandolo con il punteggio positivo attribuito ad altri aspetti del progetto.
4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 CO. 3 LETT. E, E 149 DELLA L.R. 2.2.2010 N. 6, INTEGRATO DAL DGR LOMBARDIA VIII / 5054 / 2007 PUNTO 6.5; 28 DELLA LEGGE 17.8.1942 N. 1150 – INSOSTENIBILITA’ DELLA STRUTTURA – ECCESSO DI POTERE
In forza del combinato disposto dell’art. 6 co. 3 lett. e (che prescrive lo studio dell’impatto territoriale e ambientale a corredo dei progetti dei centri commerciali) e 149 della L.R. n. 6/2010, che rinvia al DGR Lombardia punto 6.5 citato e dell’ art. 28 della legge 1150/1942 la domanda di autorizzazione commerciale avrebbe dovuto individuare tutte le infrastrutture viabilistiche necessarie per la realizzazione del complesso.
Il comma 8 punto 6.5 citato prescrive inequivocabilmente:
«nel caso in cui dovesse sussistere la necessità della realizzazione di opere infrastrutturali atte a integrare il nuovo punto di vendita nel contesto viabilistico, urbanistico, ambientale sia esso comunale o sovracomunale … queste dovranno essere espressamente e precisamente individuate – con il consenso delle competenti amministrazioni – quali condizioni di efficacia dell’ autorizzazione con l’eventuale conseguente impegno a carico del richiedente; fino alla loro completa esecuzione non si potrà procedere all’autorizzazione o all’apertura dell’esercizio commerciale».
La compiuta definizione progettuale delle caratteristiche localizzative e planimetriche del tracciato di tale opera (n.d.r. la variante alla ex SS 35) e dei suoi elementi di connessione con la rete esistente o prevista è stata rinviata ad accordi con la Provincia di Pavia (vedi Relazione Finale, pag. 11), improbabili dato il voto sfavorevole espresso da questo ente nella Conferenza dei servizi finale.
In assenza di precisa individuazione delle infrastrutture viabilistiche mancano ovviamente sia un computo metrico, sia un preventivo di spesa delle infrastrutture viabilistiche sovracomunali e degli espropri conseguenti, necessari in ogni Piano di Lottizzazione.
Ne segue che gli impegni e le garanzie “assunti” dall’ operatore sono evanescenti e violano l’ art. 28 L. 1150 / 1942, tant’ è che la Società richiedente dapprima ha offerto per la realizzazione delle infrastrutture viarie sovracomunali la somma di euro 6.500.000 (vedi schema di convenzione di lottizzazione adottato, pag. 25) elevata a 9.500.000 € nel protocollo d’ intesa allegato alla Conferenza dei servizi 24-26.1.2011, dimostrando così l’assenza di un piano finanziario.
Questo singolare protocollo che non è firmato né dall’Amministrazione Provinciale né dal Comune di Pavia non può avere alcun effetto giuridico e costituisce un’ulteriore prova della violazione degli articoli indicati nel titolo del presente motivo di censura.
L’operatore, incalzato dalle osservazioni di alcuni Comuni, ha anche dichiarato nella Conferenza dei servizi del 10.1.2011 di assumersi tutti gli oneri relativi alle infrastrutture sovracomunali, compresi quelli d’esproprio, che complessivamente supereranno certamente 9.500.000 €, salvo poi nel c.d. protocollo di intesa limitare appunto tali oneri a 9.500.000 € !
In conclusione l’autorizzazione è stata rilasciata illegittimamente in mancanza delle condizioni di sostenibilità del progetto, che devono sussistere al momento dell’auto-rizzazione e non possono derivare da una ulteriore Conferenza di servizi, come pretende illegittimamente e illogicamente la Regione Lombardia nella Conferenza dei servizi finale in violazione degli artt. 9 co. 3 DLgs 114/1998 e 6 co. 15 L.R. 6/2010, che prevedono non lo sdoppiamento della Conferenza dei servizi, ma l’ unicità e la completezza del procedimento per il rilascio dell’ autorizzazione.
Questa singolare pretesa è anche il sintomo dello sviamento di potere, palesata dall’affannoso intendimento di superare qualsiasi difficoltà pur di rilasciare l’autorizzazione, perfino prescindendo dalle preclusioni di norme cogenti, quasi che l’interesse del privato dovesse prevalere in ogni caso su quello pubblico; intendimento dimostrato non solo dall’utilizzo di un protocollo d’intesa del tutto inefficace nei confronti di Provincia e Comune di Pavia, ma anche dalla scoperta distorsione del significato, peraltro chiarissimo, della Direttiva della G. R. 5054 / 2007 (che prescrive l’individuazione specifica delle infrastrutture sovracomunali e il consenso della amministrazioni competenti).
Infatti nella Conferenza dei servizi finale la Regione Lombardia, seguita senza esitazioni dal Comune di Borgarello, ha sostenuto che «le disposizioni della DGR 5054 / 2007 incontrano forti limiti applicativi in quanto l’ art. 6 co. 22 L.R. 6/2010 introduce l’obbligo per il Comune di pubblicare sul BURL entro 10 giorni dal rilascio dell’ autorizzazione l’ avviso contenente gli elementi identificativi dell’insediamento» come se esso rilascio fosse obbligatorio in ogni caso anche senza il consenso delle amministrazioni competenti a infrastrutture extracomunali costosissime e devastanti.
Per tutti i motivi esposti le Associazioni ricorrenti chiedono:
l’annullamento degli atti indicati in epigrafe previa immediata sospensione dell’ autorizzazione, necessaria per impedire l’ ulteriore corso del procedimento che si concluderebbe sicuramente con l’approvazione del P.L. di Borgarello dato il timore degli amministratori comunali eletti recentemente di esporsi al risarcimento di danni per 40.000.000 € derivanti presumibilmente dalla vendita della lottizzazione, prospettato dalla Società in caso di diniego di approvazione del P.L.
La costruzione del Centro Commerciale, inutile data la sovrabbondanza di analoghe strutture nel territorio circostante, arrecherebbe danni irreparabili ai beni culturali realizzati nel periodo più fulgido della storia urbanistica lombarda: la Certosa di Pavia e il Parco Visconteo opere del geniale architetto di GianGaleazzo Visconti, Bernardo da Venezia; il Naviglio Pavese, disegnato da Leonardo da Vinci, il Navigliaccio.
Sarebbero compromesse le principali risorse turistiche della Lombardia proprio nel periodo di preparazione e attuazione dell’ Expo 2015.
La Certosa di Pavia è il monumento più celebre della Lombardia, visitato ogni anno da un milione di visitatori.
È facile immaginare cosa succederebbe in un ambiente fragile come il contorno della Certosa di Pavia ove fervessero i lavori per la costruzione di un enorme e inutile supermercato proprio avanti e durante lo svolgimento dell’ EXPO: via vai di autocarri, diffusione di polveri della sabbia per le costruzioni, intralci alla circolazione veicolare sulla ex SS 35 già ora difficile, enormi costi per la Provincia e il Comune di Pavia, interminabili controversie giudiziarie; proteste e insofferenza degli abitanti; compromissione all’ estero e in tutta Italia dell’immagine della Lombardia, tacciata inevitabilmente di inefficienza e incapacità di tutelare i beni culturali più preziosi.
Pavia, 2 Agosto 2011
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