Bugatti, Maestri, Moro

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Uno non vede, l’altro non sente. E il terzo che fa?
di Torquemada («Al rogo! Al rogo!»)

«Il Moro alzò vêr lei l’altiera fronte, e bestemmiò l’eterna Ierarchia, poi che sì bel destrier, sì bene ornato,
 non avea in man d’un cavallier trovato» (Orlando furioso, canto 23)

L’area appartenente alla società a r.l. “Punta Est” è contrassegnata nel Prg con la lettera “U”, che nella tavola 7 (“Il sistema dei servizi – legenda”) contraddistingue aree destinate a servizi e attrezzature universitari.
Sono aree disciplinate da specifiche prescrizioni contenute nell’art. 2 comma 10 (“Destinazioni d’uso”) e art. 24 comma 21 (aree per servizi) delle Norme tecniche di attuazione (Nta) del Piano regolatore generale (Prg) vigente.
L’art. 2 co. 10 ammette solo le seguenti funzioni: «Università, Centri di ricerca, sedi universitarie, istituti di ricerca scientifica tecnologica e industriale, ivi comprese attività di ricerca e sviluppo». Nelle Università e nelle sedi universitarie sono ammesse «destinazioni pertinenti e connesse con le attività didattiche, ivi comprese mense, servizi alla persona [bar, tabaccherie, sportelli bancari], residenze universitarie, foresterie, attività museali strettamente connesse all’attività universitaria». Sono altresì ammesse eventuali residenze per il custode. Il Prg ammette anche «autorimesse e parcheggi privati pertinenziali e non pertinenziali».
L’art. 24 co. 21 stabilisce: «Con riferimento alle attività private ammesse all’art.2 co. 10, la convenzione stipulata anche con l’Università o Enti di ricerca pubblici dovrà riguardare anche la collaborazione nel campo della ricerca e della didattica».
Dunque: in aree private, i privati possono realizzare solo le destinazioni principali previste dall’art. 2 co. 10, e cioè centri di ricerca, Università e destinazioni connesse, purché pertinenti a quelle principali, cioè mense, bar, residenze universitarie, ecc.
Di certo i privati non possono qui edificare «spazi destinati alla residenza dei nuclei famigliari e accessori». Ne era ben consapevole l’architetto Angelo Moro quando, nel permesso a costruire rilasciato il 15 giugno 2010, alla società cooperativa “Atena” (da cui “Punta Est” ha successivamente acquisito l’area) aveva prescritto il rispetto della «destinazione di “Aree per servizi-Università” previsti dal Prg», appunto quella ammessa dall’art. 2 co. 10 Nta.
Correttamente, la relazione tecnica del progettista della cooperativa “Atena”, l’arch. Manera, allegata al progetto – approvata dall’arch. Moro – stabilisce che i corpi A, C e D saranno destinati alla residenza di studenti, docenti e operatori universitari; il corpo B a servizi (mensa, biblioteca, archivi e uffici, palestra, sala studio e riunioni).
Anche l’ “Atto integrativo di atto d’obbligo” (27 aprile 2010) ribadisce e specifica la destinazione ad aree per servizi universitari, elencando le residenze universitarie ammesse: docenti, ricercatori, studenti e dipendenti dell’Università. L’integrazione risulta pretesa dal Comune di Pavia, ovviamente dal dirigente, lo stesso arch. Moro.
Il 2 febbraio 2011 – poco dopo aver acquistato l’area da “Atena” – “Punta Est” chiede una variante al permesso originario. In una nota indirizzata al Moro, il funzionario dello Sportello Unico per l’Edilizia arch. Elisa Brendolise osserva che la variante prevede una «trasformazione che liberalizzerebbe le unità immobiliari rendendole di fatto residenziali a tutti gli effetti».
Dello stesso avviso è anche l’avv. Giuseppe Franco Ferrari, consulente del Comune chiamato il 6 aprile 2011 ad esprimere un parere legale: «Stante la destinazione comunque non abitativa attualmente ammessa, è inoltre necessario salvaguardare la specifica destinazione delle aree».
Dunque, l’arch. Moro non poteva non sapere che la destinazione abitativa residenziale senza vincoli non era ammessa nell’area, sia perché egli stesso aveva espressamente preteso il rispetto dell’art. 2 co. 10 Nta sia perché l’arch. Brendolise e l’avv. Ferrari avevano negato inequivocabilmente la possibilità del mutamento di destinazione, approvato da Moro non solo in violazione del Prg ma anche della legge urbanistica regionale, che ammette varianti solo in presenza del Piano di Governo del Territorio e di deliberazione del Consiglio comunale.
Quanto alla convenzione tra il prof. Angelo Bugatti e “Punta Est”, in essa si presta «assenso alla variazione della tipologia dell’intervento da residenza universitaria a residenza per scopi di ricerca». La «ricerca» consisterebbe nella frequentazione dei laboratori del Dipartimento; nell’adozione di tecniche costruttive innovative suggerite dal Dipartimento; nell’esborso da parte della società di 64.000 euro «a titolo di contributo spese a supporto delle attività di ricerca del Dipartimento» (euro 10.000) e i rimanenti 54.000 euro destinati a tre borse di studio «sulla innovazione tecnologica e sulla relazione tra artificio e natura in ambito residenziale» o, meno prosaicamente, per la consultazione della documentazione tecnica e amministrativa fornita dalla proprietà.
Secondo la straordinaria Convenzione, tutto questo consentirebbe alla società di rispettare le destinazioni d’uso del Prg e al contempo di vendere come residenze tutti gli appartamenti tranne uno, adibito a laboratorio di ricerca, a disposizione del Dipartimento.
Dunque, il mutamento di destinazione, secondo l’esimio prof. Bugatti, può essere autorizzato con una convenzione (per giunta da una convenzione tra una società e un Dipartimento universitario, non tra l’Università e il Comune) anziché da una delibera comunale.

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