Eccoli, di nuovo…

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Illecito urbanistico di via Langosco.
L’esposto di Italia Nostra alla Procura di Pavia

Pubblichiamo la versione integrale dell’esposto di Achille Montroni e di Paolo Ferloni (Italia Nostra) alla Procura della Repubblica contro il progetto di due palazzine da edificare sui suoli a parco dell’antica ortaglia del convento di Santa Clara, nel centro storico, che il Piano regolatore generale vigente indica a verde pubblico. Un gravissimo illecito, l’ennesimo attacco ai beni comuni di cui, il 16 ottobre scorso, la Giunta municipale ha (inspiegabilmente?) approvato la Convenzione. Nel video di Telepaviaweb di seguito ripreso, un rendiconto della conferenza stampa odierna, con i commenti di Paolo Ferloni, Teresio Fasani (Pavia Monumentale) e dell’avvocato Franco Maurici. Il Fondo Ambiente Italiano (Fai) e Pavia Monumentale sostengono l’esposto.

I sottoscritti dr. Achille Mortoni, Presidente della Sezione di Pavia dell’ Associazione Italia Nostra ONLUS, nato a Viadana (MN) il 5 ottobre 1941, residente in Pavia, Viale […];
prof. Paolo Ferloni, socio della Sezione di Pavia dell’Associazione Italia Nostra ONLUS, nato a Como il 2 settembre 1943, residente in Pavia, […];

DICHIARANO
di depositare il presente esposto e di intervenire nella susseguente istruttoria penale in sostituzione del Comune di Pavia ai sensi dell’ art. 9 co. 1 D.Lgs. 267/2000, in quanto cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pavia, intendendo, in sostituzione del Comune se inerte, in caso di rinvio a giudizio di uno o più dei soggetti infra indicati, costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali arrecati al Comune di Pavia dai reati ravvisabili nei fatti esposti in seguito.

PREMESSE DI FATTO
Il 17 aprile 2012 la Società Delta S.p.A. con sede in Binasco (PV) ha presentato il progetto definitivo per la realizzazione di un complesso residenziale costituito da due palazzine, comprendenti 12 appartamenti oltre a una torre di cerniera per i collegamenti verticali di uso condominiale.
Il complesso dovrebbe sorgere in un’area ricoperta interamente da vegetazione spontanea compresa nel centro storico di Pavia tra Via Langosco e viale Gorizia, la quale fino alla seconda metà del 1700 era l’ortaglia del convento delle Clarisse, ora appartenente al Comune di Pavia.
L’area è destinata nel Piano Regolatore Generale vigente a verde e parco pubblico urbano.
Il predetto progetto, prima di essere approvato definitivamente, fu esaminato il 14 dicembre 2010 dalla Conferenza dei Servizi comunale e poi dalla Commissione Paesaggio nelle sedute del 31 maggio; 20 giugno; 5 luglio; 17 luglio 2012, data in cui fu approvato col voto favorevole di quattro componenti e quello contrario dell’ arch. Chiolini.
L’autorizzazione paesaggistica fu rilasciata il 27 settembre 2012.
La Giunta Comunale il 16 ottobre 2012 approvò la bozza della Convenzione da annettere al permesso di costruire, che quanto prima il Dirigente competente intende rilasciare.
L’illegittimità del progetto è clamorosa e inescusabile per i motivi seguenti.

1
L’area in questione è compresa nel centro storico che il P.R.G. vigente include all’art. 12 N.T.A. tra le aree di impianto storico. Era in antico l’ ortaglia del convento delle Clarisse ed è destinata nel P. R. G. vigente a parco urbano.
Il comma 24 dell’art. 12 citato prescrive: «Le aree di impianto storico sono classificate di categoria A secondo il D.M. 1444/68 e di recupero ai sensi della legge 457/68».
Il comma 12 dell’art. 12 citato prescrive che le aree a giardino o a parco di pertinenza degli edifici siano essi pubblici o privati e appartenenti agli edifici dei gruppi 1 (monumenti) 2 (di pregio architettonico) «sono inedificabili e devono essere mantenute a verde, senza alterazione dell’impianto arboreo, se di pregio»; «gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento dell’ immagine storicamente consolidata».
All’art. 1 comma 39 le N.T.A. definiscono «Pertinenza storica: area di pertinenza di edificio di particolare interesse storico, entro la quale la sistemazione del suolo e i manufatti esistenti risultano parte architettonicamente integrata dell’edificio stesso».
Il convento delle Clarisse appartenente al Comune situato in Via Langosco è contiguo a «una vasta area verde che corrisponde agli originari giardini ed orti di pertinenza del monastero» ben rappresentati in numerose mappe antiche, ad esempio nella mappa di Mattheus Merian (Frankfurt 1640), nella famosa mappa del canonico Ottavio Ballada (Pavia, 1654) e nella mappa dell’ultimo catasto austriaco (Pavia, 1855-1858).
Il convento è monumento nazionale e pertanto è incluso nel P.R.G. in vigore tra gli edifici del gruppo 1.
Ne segue che l’ortaglia è una pertinenza storica del fabbricato monumentale quindi per mantenerne l’ immagine storicamente consolidata non può essere edificata, indipendentemente dalla classificazione operata dal P.R.G.

2
L’ ortaglia del monastero di Santa Chiara costituisce uno standard destinato a parco pubblico. Nondimeno non può essere classificata come zona F, come pretende il notaio Trotta subito accontentato dal Comune.
Il centro storico costituisce la zona omogenea A, unitaria e inscindibile, che non può essere allegramente frazionata in tante piccole zone secondo la destinazione delle aree. Il centro storico comprende non solo residenze, ma anche parchi urbani, scuole, università, officine artigianali che peraltro non costituiscono zone classificabili F o D.
Pertanto la normativa prevista dalle N.T.A. all’art. 36bis per le «aree destinate a parchi e verde attrezzato non individuate in scheda normativa e classificate a servizi secondo il Decreto interministeriale 2 aprile 1944 / 1968», cioè F, non è affatto applicabile alla zona A, quale che sia la destinazione delle aree interne al centro storico.
Né in contrario si può invocare l’ art. 36bis co. 12 delle N.T.A. che recita: «Nelle zone omogenee di tipo F collocate all’interno del perimetro dell’ area di impianto storico, per eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l’ altezza massima non può superare l’ altezza degli edifici circostanti di carattere storico- artistico».
È codesta una norma priva di relatum e pertanto inapplicabile per due motivi:
a) all’interno dell’area di impianto storico non esistono zone omogenee di tipo F;
b) nell’ortaglia delle Clarisse non risultano ammissibili né edificazioni né trasformazioni, perché l’area è destinata a parco pubblico inedificabile come prescrive l’ art. 12 co. 12 N.T.A.

3
Peraltro ammesso ma non concesso che le norme dettate per le zone omogenee F si possano applicare anche alla zona A, il progetto violerebbe macroscopicamente proprio l’ art. 36bis in due punti essenziali:
– a) il progetto prevede la cessione gratuita di un’area in zona agricola in violazione dell’art. 36bis co. 5 che consente solo «la cessione di altre aree in altra zona aventi la medesima destinazione». Non è quindi ammissibile la compensazione perequativa con trasferimento di parte dell’area (destinata a parco urbano compreso in zona A) in zona agricola. È da rilevare che sia il dr. Panighi nella Conferenza dei Servizi sia la Giunta nella deliberazione 16 ottobre 2012 ammettono che l’area da cedere è in zona agricola;
– b) l’aumento della superficie lorda di pavimento (SLP) dell’edificio progettato in misura di 1/3 della SLP di edifici esistenti è ammissibile solo «in presenza di edifici esistenti e da demolire» come inequivocabilmente prescrive l’ art. 36bis co. 2 e ribadisce il comma 10. Risulta proprio dalla Relazione del progettista che l’ edificio di riferimento, che è stato utilizzato per aumentarne di 1/3 la superficie utile, fu demolito nel 2007, dunque non esiste più da anni. La Relazione a pag. 3 recita: «Nel dicembre 2007 sono stati demoliti i capannoni pericolanti in cui la S.L.P. era pari a 2664 mq. Attualmente l’ area si configura come un unico spazio libero posto a una quota di 66,20 m.»
Si chiede quindi che la S.V., tenuto conto dell’importanza storica dell’area e del monumento contiguo appartenente al Comune proceda penalmente per abuso d’ufficio e – in caso d’ inizio della costruzione – per inosservanza delle norme e prescrizioni previste dal PRG vigente (art. 44 co. 1 lett. a DPR 6.6.2001 n. 380) contro i responsabili del fatto impedendo che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori con danni irreparabili all’ aspetto della città storica.
Gli scriventi chiedono di essere informati dell’eventuale richiesta di archiviazione intendendo proporre opposizione.
Dichiarano di opporsi all’emissione di decreto penale. Nominano come difensore nel procedimento penale l’Avv. Francesco Maurici.

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