Il gatto zoppo e la volpe rintronata

by

di Giovanni Giovannetti

Le “motivazioni” della sentenza che, il 26 febbraio scorso, mi ha assolto dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa, condannando i denuncianti (l’ex dirigente all’Urbanistica Angelo Moro e il suo fiduciario Fabio Panighi) al pagamento delle spese processuali.

Negli articoli in cui accuso Angelo Moro e il suo fido scudiero Fabio Panighi d’aver indotto i consiglieri comunali pavesi a votare in favore di una lottizzazione abusiva, «sussiste verità (quantomeno putativa) e pertinenza del fatto». Come qualcuno ricorderà, i due mi avevano denunciato per diffamazione a mezzo stampa ma, recita la sentenza, «non si ravvisa alcuna violazione di diritti della personalità degli attori». Assolvendomi, il Tribunale ha condannato Moro e Panighi a «rifondere le spese processuali» liquidandole in 3.900 euro (al solito, l’avvocato Maurici sentitamente ringrazia).
Vecchia storia la lottizzazione abusiva Greenway, in peno parco della Vernavola, dai due temerariamente avallata prima in commissione Territorio, poi in Consiglio comunale (19 aprile 2010). Le delibere verranno successivamente cancellate dal Tar; sentenza definitivamente confermata il 13 novembre 2012 dal Consiglio di Stato, in cui fra l’altro viene rilevata «la contraddittorietà dell’operato della stessa Amministrazione che clamorosamente disattende le determinazioni di tutela ambientale che pure ha avuto cura di imporsi, obliando di attivare la procedura di carattere precauzionale e preventivo Vas, comunque senza valutare l’assoggettabilità o meno del piano in questione a tale verifica di compatibilità ambientale».
A Moro e Panighi si erano rivolti consiglieri comunali di destra e di sinistra, timorosi di dover rispondere penalmente del voto favorevole a quella speculazione, e da loro avevano ricevuto conforto e rassicurazioni. Così maturò l’okkei bipartisan agli interessi più che partisan, diciamo famigliari, dell’ex presidente della Commissione comunale territorio, il compagno Alberto Pio Artuso (Pd, la Procura lo ha poi rinviato a giudizio) di cui le signore Trabatti e Danelli – proprietarie di quei terreni – sono parenti. 
Fra l’altro, sui vincoli (espropriativi e non conformativi) e sull’obbligatorietà della Vas, la Valutazione ambientale strategica disattesa, Panighi si era spinto a dichiarare il falso.
In questi giorni sono state rese note le “motivazioni” del giudice unico Laura Cortellaro, che di seguito riportiamo in sintesi. Ripercorrendo la giurisprudenza in materia, il giudice cita alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione (le nn. 14822/2012; 4545/2012; 25/2009; 13646/2006) rimarcando che «la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore» non è perseguibile se nell’esercizio del diritto di cronaca ricorrono «la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); l’interesse pubblico all’informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; la forma “civile” dell’esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza». Secondo il giudice, «non pare che le espressioni utilizzate» negli articoli presi di mira «siano inadeguate o offensive, in quanto evidenziano, con la capacità propria della critica satirica del giornalista, la sussistenza di perplessità e contrarietà al progetto».
Insomma, si è trattato dell’ennesima denuncia infondata e di facciata (ne ho collezionate ormai una ventina…), il solito palese tentativo di intimidazione volto a disincentivare notizie sulle malefatte urbanistiche e comunali. Semmai proprio loro andrebbero dissuasi dall’inoltrare minacce. Come? In Parlamento è sepolto da anni un disegno di legge che, all’americana, sanziona il querelante o il denunciante soccombente al pagamento del medesimo importo preteso. Qualora lo si rispolverasse, statene certi: le minchiate di facciata dei tanti troppi Moro, Panighi, Praderio, Capitelli, Brendolise, Damiani, Pingitore, Portolan, Morlotti, Balduzzi, Valdes, Chiriaco, Neri – e molte altre ancora, che fatico a ricordare – sparirebbero come per magia.

Le motivazioni 

[…]  Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso ex art. 102bis c.p.c. ritualmente notificato, Angelo Moro e Fabio Panighi convenivano in giudizio Giovanni Giovannetti per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, in loro favore, cagionati da un articolo lesivo della reputazione dei ricorrenti.
Il resistente si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande.
Il Giudice Istruttore, convertito il rito ed esperita l’istruttoria orale, invitava le parti a precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa, ai sensi dell’art. 281 sexies Codice di procedura civile e dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ritiene questo giudice che le domande degli attori siano infondate e non possano trovare accoglimento. In particolare dagli atti e documenti di causa nonché dall’istruttoria esperita è emerso che:

– in data 19 aprile 2010 veniva pubblicato su “Il Lunedì” un articolo a firma di Giovannetti nel quale si riportavano i contenuti della riunione della Commissione comunale Territorio del 13 aprile 2010, ove si legge: «…[l’assessore Fracassi] in Commissione Territorio l’hanno accompagnato Fabio Panighi e Angelo Moro, due “tecnici” più che temerari, al suo fianco come i carabinieri a Pinocchio, braccio destro e sinistro, le due protesi come le due parti della stessa dentiera con in mezzo la lingua, la lingua che batte dove il dente duole. Infatti Fracassi ha taciuto quando lo avremmo voluto loquace, mentre Panighi e Moro hanno parlato, e li avremmo preferiti silenti […] E i vincoli? Di cosa stiamo parlando? […] Moro e Panighi si rileggano l’articolo 2 della legge 1187 […]» e poi ancora: «la costruzione di villette si rivela in un’operazione sempre più scopertamente illegale […] Se ne riparlerà nel Consiglio comunale di lunedì 19 aprile. Se ne riparlerà, subito dopo, anche in Procura»;
– gli attori hanno lamentato il contenuto diffamatorio e lesivo delle parti dell’articolo sopra riportate, chiedendo conseguentemente il risarcimento del dannoall’onore e alla reputazione professionale;
– il convenuto ha richiamato i diritti di cronaca e critica politica, quale esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero previsto dall’art. 21 della Costituzione, scriminati ogni ipotesi di diffamazione.

[…] Il Tribunale di Pavia ha già avuto occasione di statuire che, in tema di diffamazione a mezzo stampa sussiste, da parte del giornalista, legittimo esercizio del diritto di cronaca allorché siano rispettate le seguenti condizioni, presupposti per l’applicabilità dell’esimente:

a)- La verità (oggettiva o anche soltanto putativa), della notizia, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca delle notizie. Verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare rappresentazioni false della realtà oggettiva (in tutto o in parte) nella mente del lettore (o ascoltatore) in parte rilevante;

b)- la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (e quindi tra l’altro l’assenza di termini esclusivamente insultanti);

c)- la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione.

E ancora, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, deve essere tenuta ben ferma e presente la distinzione tra l’esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale – per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva – e formale, con l’esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari.
Inoltre, ed in particolare in punto continenza, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione delle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell’articolo, ma all’intero contesto espressivo in cui l’articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi (in questi termini Cassazione, sez. III n. 20608/2011).
Nel caso di specie paiono assorbenti le seguenti considerazioni:

1)- la questione della legittimità o meno della perequazione appare quantomeno controversa non fosse altro per l’incertezza circa la proroga dei vincoli preespropriativi a mezzo proroga del Prg;

2)- la questione della necessità di una convenzione urbanistica appare essa stessa dubbia, mancando altrimenti il vincolo legale sul godimento del bene opponibile a terzi;

3)- l’interesse pubblico alla vicenda, che interessa il territorio pavese.

Sussiste quindi, per il giornalista verità (quantomeno putativa) e pertinenza del fatto.
In punto di continenza, poi, non pare che le espressioni utilizzate e sopra riportate siano inadeguate o offensive, in quanto evidenziano con capacità propria della critica satirica del giornalista, la sussistenza di perplessità e contrarietà al progetto.
Non possono essere utilizzati, al fine di valutare la portata offensiva dell’articolo in oggetto di causa, i documenti allegati dagli attori ed in particolare gli articoli sempre a firma Giovannetti diretti a criticare l’operato di Moro e Panighi, in quanto trattasi di ulteriori dichiarazioni non riportate nell’articolo del 13 aprile 2010 oggetto di causa.
In conclusione, operando il bilanciamento di interessi richiesto dalla Costituzione, non si ravvisa alcuna violazione di diritti della persona degli attori.
Consegue alla soccombenza la condanna degli attori a rifondere ai convenuti le spese processuali, liquidate con i nuovi parametri ministeriali ex art. 41 Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140. Ritiene il Tribunale congruo il valore medio stante la natura della controversia: Fase di studio, euro 1.200; fase introduttiva, euro 600; fase istruttoria, euro 600 (valore ridotto stante l’esiguità dell’istruttoria esperita); fase decisoria, euro 1.500. Complessivamente euro 3.900 per compensi, oltre a euro 18.60 per spese oltre accessori di legge.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutivaex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta le domande degli attori;
condanna Fabio Panighi e Angelo Moro, in solido fra loro, a rifondere ai convenuti le spese processuali, che liquida in euro 3.900 per compensi, euro 18,60 per esborsi oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
la presente sentenza si intende pubblicata con sottoscrizione di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Pavia, 26 febbraio 2013

Il Giudice, Laura Cortellaro

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