La grande truffa Green Campus al Cravino 9

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Lorsignori ricorrono, il giudice respinge

Repetita Iuvant. Sì, le cose ripetute aiutano. Nel marzo scorso la società Green Campus aveva preteso la cancellazione “inaudita altera parte” (non udita l’altra parte) delle mie inchieste sul clamoroso illecito al Cravino (327 appartamenti in vendita sul libero mercato invece che in affitto a studenti universitari, nonostante le chiare disposizioni del Piano regolatore generale) pubblicate sul settimanale “Il Lunedì” e sul blog Direfarebaciare. Il 18 maggio 2012 il giudice Marcella Frangipani, ritenendole invece veritiere, aveva respinto ogni richiesta avanzata da Green Campus, condannandola persino a rifondere le spese di giudizio.
Non paghi, i danarosi palazzinari in cordata hanno insistito presentando un ricorso che, per semplificare, definiremo illiberale nonché fascistoide nei contenuti e insolente nei confronti del giudice di prime cure.
Un ricorso che il Tribunale di Pavia ha ora rispedito al mittente, definendolo «infondato» già che, scrivono il giudice Andrea Balma e il presidente Fabio Lambertucci, nelle inchieste su Green Campus «sussiste la verità putativa del fatto». Anzi, i giudici rincarano la dose là dove osservano che l’espressione «truffa (da riferirsi alla collettività locale in generale, ma anche ai promissari acquirenti» non pare «sia inadeguata in quanto, pur senza pretese di corretta qualificazione giuridico penale del fatto, evidenzia, con la capacità propria della critica giornalistica, la sussistenza di seri dubbi con riferimento alla regolarità dell’operazione contestata», peraltro oggetto di una indagine della Procura.

Articoli precedenti [18 maggio].[25 maggio].[28 maggio].[27 agosto].[18 settembre] e tutti gli articoli di direfarebaciare su Green Campus e dintorni

Dunque confermiamo: al Cravino è in corso una vera e propria truffa in danno della collettività pavese in generale e degli acquirenti in particolare, così come avevo scritto. Oltre a noi e alle carte, a insinuarlo è ora il Tribunale che, respingendo il reclamo di Green Campus, conferma l’ordinanza del giudice Frangipani e condanna i cementificatori a rifondere le spese di lite. L’avvocato Franco Maurici nuovamente e sentitamente ringrazia. Di seguito il testo integrale del rigetto. (G. G.)

Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta nell’udienza del 19 ottobre 2012; letti gli atti; sentiti in discussione orale gli avv.ti Ghezzi e Maurici; osserva quanto segue.
Con reclamo depositato in data 11 giugno 2012 Green Campus Srl ha impugnato l’Ordinanza riservata del 28 maggi 2012 con cui veniva rigettato il ricorso ex art.700 c.p.c. con cui domandava la tutela per lesione del proprio diritto al nome, all’immagine ed alla reputazione causata dalla divulgazione da parte di Giovanni Giovannetti degli articoli pubblicati sul proprio blog e sul settimanale “Il Lunedì”.
Sostanzialmente la reclamante si duole del fatto che gli immobili realizzati in forza di atto d’obbligo verso l’Università non sarebbero vendibili sul libero mercato (ma solamente affittabili da parte di particolari soggetti) integrando così una grande “truffa”.
Sostiene la reclamante che il giudice di prime cure avrebbe esorbitato dalla propria competenza esaminando la legittimità dell’operazione immobiliare mentre avrebbe dovuto limitarsi alla valutazione della veridicità, continenza e rilevanza del messaggio diffuso dal resistente.
Tale affermazione appare viziata da contraddizione in termini.
Se oggetto della valutazione del Tribunale deve essere la verità della notizia (quantomeno nella forma putativa) non si comprende perché il Tribunale in prime cure avrebbe esorbitato dalla propria competenza e giurisdizione.
Occorreva ed occorre valutare la verità della notizia (seppur nei limiti di indagini della presente procedura, ovvero, al fine di verificare, sostanzialmente, la diffamazione) e questo per verificare se l’operazione oggetto di informazione possa o meno essere qualificata come truffa.
Il convenuto ha essenzialmente eccepito sussistere esimente del diritto di cronaca e di critica.
Ciò detto può ora passarsi ad esaminare il merito del reclamo non senza aver prima ricordato i principali arresti giurisprudenziali in materia.
In tema di diffamazione a mezzo stampa sussiste, da parte del giornalista, legittimo esercizio del diritto di cronaca allorché siano rispettate le seguenti condizioni, presupposti per l’applicabilità dell’esimente:

a)- la verità (oggettiva o anche soltanto putativa) della notizia, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca delle notizie. Verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare rappresentazioni della realtà oggettiva false (in tutto o in parte) nella mente del lettore (o ascoltatore) in parte rilevante;

b)- la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (e quindi tra l’altro l’assenza di termini esclusivamente insultanti);

c)- la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione.
(in questi termini ex multis Cass. Sez III. n. 1205/2007).

E ancora, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, deve essere tenuta ben ferma e presente la distinzione tra l’esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l’integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale – e per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva – e formale, con l’esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari (cfr. Cass. n. 17172/07, conformi Cass. n. 28411/08, n. 25/09).
Inoltre, ed in particolare in punto continenza, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell’articolo, ma all’intero contesto espressivo in cui l’articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a favorire e suggestionare i lettori più frettolosi (in questi termini Cass. Sez. III n. 20608/2011).
Nel caso in specie paiono assorbenti le seguenti considerazioni:

1)- la questione della legittimità della lottizzazione appare quantomeno controversa non fosse altro per l’intervento della magistratura penale (con ciò non si vuole neppure ipoteticamente sostenere l’illegittimità dell’operazione immobiliare ma la sussistenza di dubbi sulla stessa, dubbi sufficienti a giustificare l’intervento della stampa con funzione di controllo in favore dell’opinione pubblica);

2)- la questione della necessità di una convenzione urbanistica appare essa stessa dubbia mancando altrimenti il vincolo legale sul godimento del bene opponibile ai terzi;

3)- la questione della sussistenza e conoscenza nei terzi acquirenti che hanno sottoscritto preliminare di acquisto con vincolo, non appare da escludersi eventuale intervento successivo dell’autorità amministrativa con funzione sanzionatoria per eventuali inosservanze delle prescrizioni urbanistico edilizie collegate all’operazione immobiliare contestata.

Sussiste quindi per il giornalista verità putativa del fatto.
In punto di continenza, poi, non pare che l’espressione truffa (da riferirsi alla collettività locale in generale, ma anche ai promissari acquirenti) sia inadeguata in quanto, seppur senza pretese di corretta qualificazione giuridico penale del fatto, evidenzia, con la capacità propria della critica giornalistica, la sussistenza di seri dubbi con riferimento alla regolarità dell’operazione contestata.
Da ciò l’infondatezza della domanda cui non può che conseguire la condanna alle spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.T.M.

Il Tribunale di Pavia, sez. prima civile, visti gli artt. 669Bis e s.s. c.p.c. così statuisce: respinge il reclamo e, per l’effetto, conferma ordinanza reclamata: condanna il reclamante a rifondere al reclamato le spese del presente grado che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre Iva e cpa.
Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2012.

il presidente, Fabio Lambertucci
il giudice rel., Andrea Balba

Una Risposta to “La grande truffa Green Campus al Cravino 9”

  1. chiappanuvoli Says:

    Complimenti “di nuovo” allora.

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